Sanatoria 2012, presentazione domanda asilo politico in data anteriore a 31-12-2011 2011 è prova presenza sufficiente, ai fini di regolarizzazione
T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 84/2016 del 12/01/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 147 volte dal 15/12/2017
Il decreto sfavorevole si fonda sul difetto del requisito (non adeguatamente comprovato) della presenza in Italia alla data del 31/12/2011, avendo la prova presentata natura dichiarativa, mentre l’ulteriore documentazione si riferisce a un nominativo diverso da quello indicato nella domanda di legalizzazione.
Peraltro, il ricorrente ha prodotto l’intera documentazione correlata alla richiesta di asilo, comprendente l’attestazione dell’ufficio immigrazione della Questura di Bari, la domanda di asilo e il provvedimento questorile di accompagnamento presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari, tutti datati 15/7/2011. L’erronea dichiarazione delle generalità del richiedente asilo è dovuto al fatto che inizialmente veniva indicato anche il nome del padre, come risulta dal chiarimento reso a verbale nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato.
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