Sanatoria 2012, non si può ritenere non provato il periodo di lavoro solo sulla base di dichiarazioni non del datore, fra l'altro contrastanti
T.A.R. Abruzzo, sez. prima, sent. n. 462/2015 del 19/11/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 77 volte dal 11/11/2016
Il figlio della datrice di lavoro, nel frattempo deceduta, dichiarava dapprima una data di inizio del rapporto di lavoro minore di tre mesi e quindi incompatibile con l’accoglimento dell’istanza di emersione, per poi correggersi successivamente imputando la propria dichiarazione ad una mera svista e inesattezza.
A fronte di tutte queste circostanze e delle documentabili dichiarazioni fornite dal figlio dell’istante, anche a correzione delle prima dichiarazione sull’inizio dell’effettivo rapporto di lavoro, il diniego della Prefettura è manifestamente privo di un’adeguata istruttoria e di un coerente accertamento dei fatti, atteso che non sono stati approfonditi i controlli alla luce dei riferimenti forniti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2015, proposto da:
Dalbir Kumar, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea D'Alessandro, con domicilio eletto presso Annamaria Catenaro in Pescara, Via dei Marrucini N. 27;
contro
U.T.G. - Prefettura di Chieti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
per l'annullamentodel provvedimento prot. n.P-CH/L/N/2012/100330 del 24 febbraio 2014 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Chieti ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig. Rossi Maria in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Andrea D'Alessandro per la parte ricorrente e l'avv.distrettuale dello Stato Massimo Lucci, presente nei preliminari, per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente impugna il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare inoltrata da Rossi Maria in data 19 settembre 2012, che l’Amministrazione resistente ha motivato con riferimento alla “mancanza della prova inerente il profilo temporale dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro poiché risultano delle discordanze tra quanto autocertificato nella domanda di emersione dal lavoro irregolare e quanto rilevato in sede di accertamento in data 24 ottobre 2012 dagli organi di P.G.”.
2.- All’udienza del 19 novembre 2015 la causa è passata in decisione.
2.1.- Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione formulata in udienza dalla parte resistente, atteso che dagli atti di causa sono emerse circostanze che mettono in dubbio, per cause a lui non imputabili, la effettiva messa a disposizione dello straniero dei documenti indirizzati al domicilio da questi scelto, a causa della partecipazione del medesimo ad un Circo itinerante ed a una quantomeno incompleta collaborazione dei familiari della sua datrice di lavoro, deceduta nelle more del procedimento.
2.2.- Nel merito il ricorso è fondato.
Tutti gli accertamenti svolti dalla Prefettura si basano sostanzialmente su quanto appreso dai figli della datrice di lavoro del ricorrente che nelle more è deceduta.
In particolare, come si evince dalla relazione della Prefettura depositata in data 25 giugno 2015, Vacone Silvana, la figlia della sua datrice di lavoro, avrebbe dichiarato di non conoscere il cittadino straniero e che il medesimo non aveva mai lavorato presso la madre convivente.
Su invito dell’Amministrazione, diretto alla originaria istante, viceversa, si è presentato in Prefettura il figlio di quest’ultima, Vacone Claudio, con una delega rilasciatagli proprio dal ricorrente e consegnando parte della documentazione richiesta, tra cui una certificazione dell’invalidità della madre che le impediva di comparire personalmente.
Il Vacone Claudio, tuttavia, in sede di audizione davanti ai pubblici ufficiali della Prefettura dichiarava dapprima una data di inizio del rapporto di lavoro minore di tre mesi e quindi incompatibile con l’accoglimento dell’istanza di emersione, per poi correggersi successivamente imputando la propria dichiarazione ad una mera svista e inesattezza, ed in particolare, nella dichiarazione del 6 febbraio 2013, ha precisato che le dichiarazioni contrarie all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo prescritto non corrispondono al vero e sono state dal medesimo firmate senza averle lette.
Il medesimo ha inoltre precisato che assisteva la madre portandola con sè nell’ambito di un Circo itinerante e ciò spiegherebbe le ragioni per cui sua sorella non conosceva lo straniero, atteso che quest’ultimo si dedicava all’assistenza dell’anziana proprio in tale contesto, quando non era affidata a lei e viaggiava con il Circo.
Nella memoria difensiva ex articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, il Vacone Claudio ha anche fornito elementi a riprova della veridicità delle proprie dichiarazioni in ordine alla effettività del rapporto di lavoro, rappresentando che in costanza del medesimo lo straniero effettuava delle rimesse in danaro a favore della propria famiglia d’origine in India, come attestato da ricevute di versamento nella quali indicava altresì il proprio recapito in Italia nella residenza della sua datrice di lavoro.
In tali memorie ha in aggiunta allegato una dichiarazione di una persona informata dei fatti, impegnandosi altresì a fornire, se richiesto, le generalità di molti altri in grado di testimoniale la veridicità del rapporto di lavoro.
A fronte di tutte queste circostanze e delle documentabili dichiarazioni fornite dal figlio dell’istante, anche a correzione delle prima dichiarazione sull’inizio dell’effettivo rapporto di lavoro, il diniego della Prefettura è manifestamente privo di un’adeguata istruttoria e di un coerente accertamento dei fatti, atteso che non sono stati approfonditi i controlli alla luce dei riferimenti forniti.
3.- Le spese possono essere compensate in ragione della specificità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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