Sanatoria 2012, la ricevuta di pagamento tramite Western Union vale come prova di presenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1156/2014 del 22/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Al fine di provare la propria presenza in Italia, il ricorrente ha prodotto: certificazione medica ed alcune ricevute di spedizione di denaro al proprio Paese tramite Western Union. Solo il primo documento è stato acquisito allo sportello della Prefettura, mentre le due ricevute di versamento sono state respinte, considerate non qualificabili come provenienti da organismo pubblico.
Come già affermato anche da questo Tribunale in analoghe pronunce cautelari (cfr ordinanze nn. 571/2014 e 623/2014), tali ricevute sono idonee a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento, in quanto rilasciate previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione del passaporto da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio, quale la Western Union.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione la seconda delle ricevute esibite (rilasciata in un periodo ritenuto dalla giurisprudenza utile ai fini della prova richiesta dalla norma) ed accertarne la veridicità prima di pronunciarsi definitivamente sull’istanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2014, proposto da:
Mouhamadou Ndoye, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, v.le Stazione, 33;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. nr. EM 2012/104963 del 16/06/2014 e notificato il 25/06/2014 (All.1), con il quale la Prefettura di Brescia- Sui di Brescia ha rigettato l'istanza di emersione proposta dal sig. Ndiaye Thierno in favore dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Premesso che il provvedimento negativo impugnato con il ricorso in esame reca la seguente motivazione: “non adeguatamente comprovata presenza in Italia del lavoratore ante 31/12/2011, così come richiesto dall'art 5 della L. 109/2012.......in quanto deve afferire ad un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data indicata dal legislatore ( 31/12/2011)”;
4. Dato atto che, al fine di provare la propria presenza in Italia, il ricorrente ha prodotto: una certificazione medica ed alcune ricevute di spedizione di denaro al proprio Paese tramite Western Union e più precisamente, la nr. S648155S dell'11/03/2011 per € 300,00 e la nr. U684895S del 26/08/2011 per € 1.069,00. Solo il primo documento è stato acquisito allo sportello della Prefettura, mentre le due ricevute di versamento sono state respinte, in quanto considerate non qualificabili come provenienti da organismo pubblico;
5. Ritenuto, al contrario, che, come già affermato anche da questo Tribunale in analoghe pronunce cautelari (cfr ordinanze nn. 571/2014 e 623/2014), tali ricevute siano idonee a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento, in quanto rilasciate previo accertamento dell’identità dello stesso mediante esibizione del passaporto da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio, quale la Western Union. L’Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, prendere in considerazione la seconda delle ricevute esibite (rilasciata in un periodo ritenuto dalla giurisprudenza utile ai fini della prova richiesta dalla norma) ed accertarne la veridicità prima di pronunciarsi definitivamente sull’istanza;
6. Accolto, dunque, il ricorso in esame, si ravvisa l’opportunità di disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, cui è demandata la riapertura del procedimento e il riesame dell’istanza del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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