Sanatoria 2012, la mancata convocazione di entrambe le parti rende il provvedimento negativo nullo
T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 868/2015 del 14/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 17/03/2017
Per quanto qui di interesse, si osserva che l’art. 1 ter co. 7 l. 102/09 dispone: “Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso.
Il dato letterale è chiaro nel prevedere che solo l’ ingiustificata assenza di entrambe le parti (dichiarante e lavoratore) consente il rigetto dell’istanza. Nel caso in esame la documentazione in atti comprova che il solo dichiarante è stato destinatario della convocazione da parte dello SUI, non anche il lavoratore straniero. Né a quest’ultimo è stato notificato il preavviso il diniego, ciò che gli avrebbe consentito di dare conto quanto meno della propria precedente mancata presentazione.
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