Sanatoria 2012, il permesso di soggiorno non può essere negato perchè alcuni condomini non hanno notato la presenza del lavoratore badante
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 2129/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 104 volte dal 15/09/2016
La natura fittizia del rapporto di lavoro oggetto di domanda di emersione non può essere dimostrata: 1) dai tre accessi infruttuosi effettuati in data 10, 11 e 12 dicembre 2013, quando ormai il rapporto di lavoro era già concluso e la regolarizzante era al lavoro;
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2014, proposto da:
Mame Gor Sow, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Lisi, Leonora Rossi, con domicilio eletto presso Anna Lisi in Firenze, via dello Statuto 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 1222/2014 – Area IV emesso dal Prefetto della Provincia di Pisa in data 1 aprile 2014 e notificato al sig. Sow Mame Gor presso il domicilio del legale in Pisa, Lungarno G. Galilei, 2 in data 16.04.2014, con il quale la Prefettura di Pisa ha rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 18.02.2014 avverso il decreto del Questore della Provincia di Pisa cat. A. 12/2013 – Div . P.A.S.-Imm. Nr. 293/IV Sez. con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e decreto del Questore della Provincia di Pisa cat. A. 12/2013 – Div . P.A.S.-Imm. Nr. 293/IV Sez. Imm. quanto provvedimento connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 24 gennaio 2013, la Sig.ra Cinzia Della Porta presentava allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Pisa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in favore del cittadino senegalese Sow Mame Gor, nato il 23 settembre 1979; in pari data era altresì sottoscritto il relativo contratto di soggiorno con la regolarizzante (che il successivo 30 maggio procedeva a comunicare all’INPS l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro).
Con provvedimento 17 dicembre 2013 prot. Cat. A.12/2013-Div. P.A.S.-Imm. Nr. 293/IV Sez, il Questore di Pisa respingeva l’istanza, rilevando sostanzialmente la falsità del rapporto di lavoro; in particolare, la falsità del rapporto era determinata, a dire dell’Amministrazione procedente, da tre sopralluoghi effettuati presso l’abitazione della regolarizzante in data 10, 11 e 12 dicembre 2013 (e che risultavano infruttuosi, essendo la stessa al lavoro).
Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente in sede gerarchica e la Prefettura di Pisa, con il provvedimento 1° aprile 2014 prot. n. 1222/2014-Area IV, confermava il diniego richiamando, in funzione motivazionale del provvedimento, i tre accessi infruttuosi effettuati in data 10, 11 e 12 dicembre 2013 e l’ulteriore circostanza relativa al fatto che <<da accertamenti esperiti presso i condomini risultava non essere mai stata notata nel palazzo la presenza del cittadino senegalese, collaboratore domestico>>.
I provvedimenti sopra richiamati erano impugnati dal ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il decreto 11 giugno 2014 n. 48 della competente Commissione istituita presso il T.A.R., per: 1) violazione art. 5 d.lgs. 109/2012; 2) violazione di legge, art. 5, 9° comma t.u. immigrazione; 3) eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà tra gli atti istruttori 4) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, violazione di legge per violazione art. 3 l. 241 del 1990; 5) illegittimità dell’atto per eccesso di potere sotto la figura sintomatica dell’ingiustizia manifesta e della violazione di legge, art. 5, 9° comma t.u. immigrazione; 6) illegittimità atto presupposto, art. 10-bis della l. 241 del 1990; 7) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere; 8) eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 30 luglio 2014 n. 407, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 30 luglio 2014 n. 407), l’istruttoria esperita dall’Amministrazione procedente ai fini del rigetto della domanda di emersione non ha certamente evidenziato <<circostanze idonee a concludere, con sufficiente attendibilità, per la natura fittizia del rapporto di lavoro oggetto di domanda di emersione>>.
La natura fittizia del rapporto di lavoro oggetto di domanda di emersione non può, infatti, essere dimostrata:
1) dai tre accessi infruttuosi effettuati in data 10, 11 e 12 dicembre 2013, ovvero quando ormai il rapporto di lavoro era già concluso (come da regolare comunicazione all’INPS avvenuta in data 30 maggio 2013 e successiva iscrizione del ricorrente al centro per l’impiego) e la regolarizzante era al lavoro;
2) dagli accertamenti esperiti presso i condomini, da cui risulterebbe <<non essere mai stata notata nel palazzo la presenza del cittadino senegalese, collaboratore domestico>>, trattandosi di accertamenti esperiti in violazione delle più elementari norme di correttezza amministrativa (che impongono di identificare almeno chi sia il soggetto autore delle dichiarazioni) e riferiti a circostanze caratterizzate dal carattere generico ed equivoco (un condomino potrebbe non avere mai incontrato il ricorrente, per effetto di circostanze fortuite e, comunque, potrebbe non averne percepito correttamente l’identità, le funzioni e la nazionalità).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; trattandosi di rapporto di lavoro ormai conclusosi nelle more della conclusione del procedimento, l’Amministrazione procedente dovrà valutare, in sede di rinnovazione del procedimento, la possibilità di concedere al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 5, coma 11-ter del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (comma inserito dall’ art. 9, comma 10, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99).
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto 11 giugno 2014 n. 48 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., (liquidazione richiesta alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014), la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato <<in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti>>, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall’art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della complessità della vicenda e delle difese svolte, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 17 dicembre 2013 prot. Cat. A.12/2013-Div. P.A.S.-Imm. Nr. 293/IV Sez del Questore di Pisa e del provvedimento 1° aprile 2014 prot. n. 1222/2014-Area IV della Prefettura di Pisa.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 11 giugno 2014 n. 48 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, in favore degli Avv. Anna Lisi e Leonora Rossi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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