Sanatoria 2012, il favoreggiamento della prostituzione non è reato automaticamente ostativo
T.A.R. Lombardia, sezione seconda, sent. n. 534/2015 del 20/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 194 volte dal 04/12/2015
La Prefettura giustifica il diniego di emersione richiamando il parere negativo della Questura di Milano, che a sua volta richiama la condanna penale inflitta alla ricorrente per il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 (favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione).
Al contrario, l’art. 5, comma 13 lettera c) del D.Lgs. 109/2012, sull’emersione dei lavoratori stranieri, esclude dall’emersione i lavoratori condannati per uno dei reati di cui all’art. 380 del codice di procedura penale.
Orbene, il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 non è contemplato dal citato art. 380.
La giurisprudenza ha chiarito che i reati automaticamente (senza cioè necessità di valutazione in concreto da parte dell’Amministrazione), ostativi all’emersione sono soltanto quelli di cui all’art. 380, mentre per altri reati, come ad esempio quelli dell’art. 381 del codice di rito penale, l’emersione può negarsi soltanto previa concreta valutazione della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (così la lettera “d” del comma 13 dell’art. 5 citato, oltre a Corte Costituzionale n. 172/2012 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 400 del 5.2.2015).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2015, proposto da:
Xiaoling Li, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cesarini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, n. prot. EM.12RIGDEF/698/2014 P-MI/L/N/2012/116057 del 31.12.2014 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2015 il dott. Giovanni Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 31.12.2014, la Prefettura di Milano rigettava la domanda di emersione da lavoro irregolare, presentata ai sensi del D.Lgs. 109/2012 dal sig. Bosoni Claudio a favore della signora Li Xiaoling, attesa la condanna di quest’ultima da parte del Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958.
Contro il citato provvedimento di rigetto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 20.2.2015, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
La Prefettura giustifica il diniego di emersione richiamando il parere negativo della Questura di Milano, che a sua volta richiama la condanna penale inflitta alla ricorrente dal GIP presso il Tribunale di Milano il 10.1.2008 per il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 (favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione).
A detta dell’Amministrazione, infatti, la fattispecie di reato per la quale è intervenuta la condanna rientra fra quelle che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/1998 sono causa di non ammissione nel territorio nazionale.
L’argomentazione addotta dalla resistente non appare convincente.
L’art. 5, comma 13 lettera c) del D.Lgs. 109/2012, sull’emersione dei lavoratori stranieri, esclude dall’emersione i lavoratori condannati per uno dei reati di cui all’art. 380 del codice di procedura penale.
Orbene, il reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 non è contemplato dal citato art. 380.
La giurisprudenza ha chiarito che i reati automaticamente (senza cioè necessità di valutazione in concreto da parte dell’Amministrazione), ostativi all’emersione sono soltanto quelli di cui all’art. 380, mentre per altri reati, come ad esempio quelli dell’art. 381 del codice di rito penale, l’emersione può negarsi soltanto previa concreta valutazione della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (così la lettera “d” del comma 13 dell’art. 5 citato, oltre a Corte Costituzionale n. 172/2012 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 400 del 5.2.2015).
Ciò premesso, nel caso di specie l’Amministrazione dell’Interno ha escluso la possibilità di emersione sulla base della sola condanna penale, peraltro risalente al 2008, senza tenere conto delle vicende personali successive dell’esponente.
Si conferma, pertanto, l’accoglimento del gravame con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese possono essere compensate, salvo l’onere del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione soccombente ai sensi di legge (art. 13 del DPR 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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