Sanatoria 2012, il datore di lavoro è ammissibile a regolarizzare il lavoratore anche se ha ricevuta una condanna per furto e ricettazione
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 2577/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con il provvedimento in epigrafe, la detta istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: “da attività istruttoria, a carico del richiedente sono emerse cause ostative di carattere penale che impediscono la definizione positiva della domanda di emersione, per i reati di cui agli artt. 624 e 648 c.p.”.
“Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2013, proposto da:
Monjur Md, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelinda Cannilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, Via Reggio, 9;
contro
Sportello Unico per l'Immigrazione c/o Prefettura di Catania, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del D.lgs n° 109 del 16 luglio 2012 prot. n° P-CT/L/N/2012/100498, emesso il 3.5.2013 e notificato il 20.6.2013;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o Prefettura di Catania e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. Salanitri, sussistendone i presupposti, ha inoltrato in data 28.9.2012 la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare in favore del ricorrente, cittadino extracomunitario.
Con il provvedimento in epigrafe, la detta istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: “da attività istruttoria, a carico del richiedente sono emerse cause ostative di carattere penale che impediscono la definizione positiva della domanda di emersione, per i reati di cui agli artt. 624 e 648 c.p.”.
Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, in quanto sarebbe stato avviato il procedimento per rivalutare favorevolmente la domanda del ricorrente.
Mancando le condizioni di cui al quinto comma dell’art. 34 c.p.a. per accogliere la detta richiesta della parte resistente, è stato disposto il rinvio alla Camera di Consiglio del 10.7.2014, al fine di consentire, così come preannunciato, il deposito dell’atto satisfattivo, ma l’Amministrazione ometteva tale produzione.
Indi, la causa è stata trattenuta per la decisione, con l’avvertenza che avrebbe potuto essere decisa con sentenza resa in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Così come sostenuto con la prima censura, il motivo posto a fondamento del diniego impugnato non rientra tra le ipotesi espressamente previste dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs.vo16 luglio 2012, n. 109, a mente del quale:
“Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Tanto basta per ritenere la fondatezza del ricorso e per disporre, conseguentemente, l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni intimate alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 1.000/00 (mille/00), oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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