Sanatoria 2012, il certificato ospedaliero disconosciuto non vale come prova di presenza (ma la comunicazione di ospitalità del Comune sì)
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 125/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 98 volte dal 25/02/2016
Il provvedimento impugnato nega la regolarizzazione del soggiorno del ricorrente sul presupposto che la documentazione esibita dal lavoratore, consistente in un referto medico e in una fattura a seguito di visita epatologica di controllo, datate rispettivamente 8 giugno e 9 febbraio 2011, ai fini dell'attestazione della sua presenza sul territorio nazionale, non sia idonea.
Il ricorrente ha prodotto altra documentazione, consistente nella comunicazione di ospitalità presentata presso il comune, la quale legittimava una valutazione rinnovata da parte della amministrazione, tenuto conto del fatto che detta documentazione non era stata esibita tempestivamente in quanto il ricorrente non aveva ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi perchè inviata a indirizzo ove egli non dimorava più da diversi mesi, circostanza nota all’ufficio procedente per averne data comunicazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2014, proposto da:
Tashfeen Shoukat, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell'istanza di emersione ex l. n. 109/2012, prot. n. 103209/Em-dom/2012 del 9.05.2014, notificato in data 30.07.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che il provvedimento impugnato nega la regolarizzazione del soggiorno del ricorrente sul presupposto che la documentazione esibita dal lavoratore, consistente in un referto medico e in una fattura a seguito di visita epatologica di controllo, datate rispettivamente 8 giugno e 9 febbraio 2011, ai fini dell'attestazione della sua presenza sul territorio nazionale, non sia idonea, in quanto l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che ha rilasciato tali documenti, li ha espressamente disconosciuti ;
che il ricorrente ha prodotto altra documentazione, consistente nella comunicazione di ospitalità presentata presso il comune di Padova il 4 giugno 2011, la quale legittimava una valutazione rinnovata da parte della amministrazione, tenuto conto del fatto che detta documentazione non era stata esibita tempestivamente in quanto il ricorrente non aveva ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi perchè inviata a indirizzo ove egli non dimorava più da diversi mesi, circostanza nota all’ufficio procedente per averne data comunicazione ;
che conseguentemente il ricorso deve essere accolto con annullamento del diniego impugnato e rinnovato esame della documentazione offerta al fine di valutarne l’idoneità;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego impugnato.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800,00 – ottocento/00, - somma maggiorata dagli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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