Il provvedimento impugnato nega la regolarizzazione del soggiorno del ricorrente sul presupposto che la documentazione esibita dal lavoratore, consistente in un referto medico e in una fattura a seguito di visita epatologica di controllo, datate rispettivamente 8 giugno e 9 febbraio 2011, ai fini dell'attestazione della sua presenza sul territorio nazionale, non sia idonea.