Sanatoria 2009, l'inosservanza dell'ordine di allontanamento non è reato ostativo alla regolarizzazione
T.A.R. Sicilia, sezione quarta, sent. n. 246/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 77 volte dal 21/07/2016
La Questura ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in ragione delle due condanne penali riscontrate a carico dello straniero interessato all’emersione, per il reato di cui all’art. 14, co. 5 ter, del D. lgs. 286/98 (inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale).
La acclarata contrarietà del reato rispetto alla disciplina comunitaria produce l’abolizione, per incompatibilità, dell’illecito penale in esame, con l’effetto retroattivo previsto dall’art. 2 c.p. (v. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decisioni nn. 7 e 8 del 2011), col conseguente annullamento del decreto del Questore oggetto di impugnazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2011, proposto da:
Hammadi Ali, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Picci, con domicilio eletto presso avv. Elio Antonio Signorelli, in Catania, Via P. Metastasio, 33;
contro
Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 123/2010 del 23 ottobre 2010, notificato il 15 dicembre 2010, con il quale la Questura di Ragusa ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal signor Ristagno Vincenzo in favore dello straniero Alì Hammadi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il signor Ristagno Vincenzo ha presentato istanza di emersione di lavoro irregolare ai sensi della legge 102/2009 in favore dello straniero Alì Hammadi;
Considerato che la Questura di Ragusa, con provvedimento prot. 123/2010 del 23 ottobre 2010, notificato il 15 dicembre 2010, ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in ragione delle due condanne penali riscontrate a carico dello straniero interessato all’emersione, per il reato di cui all’art. 14, co. 5 ter, del D. lgs. 286/98 (inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale);
Visto il ricorso in epigrafe, proposto dallo straniero Alì Hammadi, nel quale si deduce la violazione dell’art. 1 ter della della L. 102/2009, a causa della inesistenza dei presupposti che legittimano il rigetto della domanda di emersione;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con la quale si difende la legittimità degli atti adottati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1102/2011 con la quale questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, tenendo conto della avvenuta abrogazione, per contrasto con la normativa comunitaria, della fattispecie di reato tenuto in considerazione dall’amministrazione nell’atto impugnato;
Ritenuto di dover confermare la valutazione resa in fase cautelare, e di conseguenza annullare l’impugnato provvedimento, alla luce della giurisprudenza consolidatasi sulla questione, ed in particolare delle decisioni secondo le quali:
a) la disposizione penale di diritto interno di cui si discute si rivela contraria alla Direttiva comunitaria n. 115 del 2008, in quanto tale direttiva “osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo” (Corte Giustizia UE, sentenza 28 aprile 2011 in causa C-61/11);
b) la acclarata contrarietà del reato rispetto alla disciplina comunitaria produce l’abolizione, per incompatibilità, dell’illecito penale in esame, con l’effetto retroattivo previsto dall’art. 2 c.p. (v. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decisioni nn. 7 e 8 del 2011);
Ritenuto in conclusione di dover accogliere il ricorso in esame, col conseguente annullamento del decreto del Questore oggetto di impugnazione;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese processuali in ragione del fatto che il provvedimento è stato adottato in epoca in cui la contrarietà della fattispecie rispetto al diritto comunitario non era stata ancora dichiarata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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