Sanatoria, è illegittima l'archiviazione del procedimento per mancata risposta all'avviso di convocazione, se la pratica era destinata ad essere accolta
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1190/2014 del 05/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 17/08/2015
Il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro all’avviso di convocazione, da parte del lavoratore, per la definizione della pratica di emersione (rilascio di un permesso per attesa occupazione). La condotta del SUI appare formalmente corretta, poiché la lettera è stata inviata all’indirizzo indicato dall’esponente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2014, proposto da:
Harjit Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso Giovanni Migliorati in Brescia, Via Solferino, 59;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 5/3/2014, RECANTE L’ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato fonda la dichiarazione di archiviazione sul mancato riscontro all’avviso di convocazione, da parte del lavoratore, per la definizione della pratica di emersione (rilascio di un permesso per attesa occupazione);
- che la condotta del SUI appare formalmente corretta, poiché la lettera è stata inviata all’indirizzo indicato dall’esponente;
- che peraltro il procedimento era verosimilmente indirizzato verso un positivo esito, alla luce dell’assenza (sino a quel momento) di elementi ostativi;
- che, alla luce di quant’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale) risulta ragionevole qualificare la condotta non perfettamente diligente come sanabile, e concedere un’ultima opportunità (cfr. per un precedente, ordinanza Sezione 4/9/2013 n. 448);
- che la Prefettura dovrà trasmettere al ricorrente una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la convocazione presso gli Uffici entro 5 giorni;
- che la spedizione dovrà essere effettuata presso lo studio del difensore avv.to Giovanni Migliorati (Via Solferino n. 59 – Brescia);
- che in caso di omessa presentazione (con la documentazione necessaria) alla data stabilita, la Prefettura potrà emettere un provvedimento di conferma dell’archiviazione già disposta;
- che in definitiva la pretesa azionata merita accoglimento;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della condotta non perfettamente diligente del cittadino straniero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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