Rinnovo permesso: se lo straniero finisce in carcere nel proprio Paese, la sua assenza è giustificata
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 538/2014 del 27/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 142 volte dal 09/04/2014
Il rinnovo è stato negato allo straniero per essersi assentato senza giustificato motivo dal territorio nazionale per un periodo di due anni e otto mesi. Ma sussistono i gravi motivi, in quanto lo stesso è stato detenuto in carcere nel suo Paese di origine.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2012, proposto da:
Basil Fernando Poruthotage, rappresentato e difeso dagli avv. Marina De Donato, Livio Neri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livio Neri in Milano, viale Regina Margherita, 30;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 1 febbraio 2012 dal Questore della Provincia di Milano, notificato a mani l’8 febbraio 2012, che dispone il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. A730470 per motivi di lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 1 febbraio 2012 dal Questore della Provincia di Milano, notificato a mani l’8 febbraio 2012, che ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. A730470 per motivi di lavoro subordinato, in quanto lo straniero si sarebbe assentato senza giustificato motivo dal territorio nazionale per un periodo di due anni e otto mesi;
Considerato che, come già precisato in sede di ordinanza cautelare, sussistono i gravi motivi addotti dal ricorrente per giustificare la sua assenza prolungata dal territorio nazionale, in quanto lo stesso è stato detenuto in carcere nel suo Paese di origine, come emerge dalla documentazione depositata in atti;
Considerato che l’amministrazione non poteva ritenere irrilevante la documentazione solo perché ”non tradotta né legalizzata nei termini di legge”, in quanto, nel dubbio, avrebbe dovuto attivarsi per verificare tale circostanza, anche con un’interrogazione alle Autorità straniere competenti;
Ritenuto che, con tale comportamento, l’amministrazione non si sia attenuta al cosiddetto “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall’interessato ma non del tutto comprovate;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite tra le parti del presente giudizio, in considerazione delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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