Rinnovo permesso di soggiorno, va concesso se vi è attualità di impiego, anche se i redditi fino al momento della domanda sono insufficienti
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2204/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 24/06/2015
Il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza di una comunicazione di notizia reato a carico del ricorrente, che avrebbe fornito a corredo dell’istanza, documentazione non veritiera, riferita alla Ditta Xxxx. Inoltre, la situazione reddituale e contributiva in cui versa il ricorrente, sarebbe inadeguata a garantire la sua permanenza sul territorio nazionale.
L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare la situazione attuale e concreta in cui versava il ricorrente al momento della conclusione del procedimento, dovendo altresì darsi il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti.
Quanto alla asserita falsità della documentazione riferita alla predetta Ditta Xxxx, la documentazione fornita a corredo è riferita ad un datore di lavoro diverso da quello presso il quale il ricorrente era impiegato al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, dovendosi pertanto applicare al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di documentazione relativa ad un presunto falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo, quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesti l’esistenza di una regolare attività lavorativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2859 del 2013, proposto da:
Hemdan Abdelaziz Mohamed Ali Elabd, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Emilia, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. 4023/2013 Imm. del 20.05.2013 del Questore della Provincia di Milano, ed avverso ogni provvedimento inerente precedente o conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha annullato il permesso di soggiorno n. I03083116, rilasciato in favore del ricorrente in data 18.5.2012.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 1455/13 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato, in primo luogo, sull’esistenza di una comunicazione di notizia reato a carico del ricorrente, che avrebbe fornito a corredo dell’istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno, documentazione non veritiera, riferita alla Ditta El Mousha Arafa. Inoltre, la situazione reddituale e contributiva in cui versa il ricorrente, sarebbe inadeguata a garantire la sua permanenza sul territorio nazionale.
I) Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Collegio prende atto che, dal 1.5.2013, e dunque antecedentemente all’emanazione del provvedimento impugnato, a favore del ricorrente risultano effettuati versamenti contributivi da parte della Ditta “Nuova Italia di Shoukra Noha” (v. doc. n. 2), presso cui il medesimo ha documentato di essere occupato, anche nel periodo successivo, allegando una busta paga riferita al mese di ottobre (doc. n. 4).
L’Amministrazione resistente, anche nel corso del presente giudizio, si è tuttavia limitata ad evidenziare l’insufficienza della situazione reddituale e contributiva del ricorrente negli esercizi antecedenti, senza invece prendere in esame quanto sopra evidenziato, né contestando la predetta documentazione, laddove invece avrebbe dovuto valutare la situazione attuale e concreta in cui versava il ricorrente al momento della conclusione del procedimento (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23.5.2014 n. 934, T.A.R. Liguria, Sez. II, 24.2.2014 n. 318), dovendo altresì darsi il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.2.2009 n. 163).
II) Quanto alla asserita falsità della documentazione riferita alla predetta Ditta El Mousha Arafa, il Collegio prende atto che la stessa ha dato luogo ad una comunicazione di notizia di reato a carico dell’attuale ricorrente, a cui tuttavia, alla stato, non ha fatto seguito alcun provvedimento nei confronti del medesimo, ciò che, di per sé, non consente di ritenere la stessa preclusiva al mantenimento del permesso di soggiorno annullato dal provvedimento in epigrafe impugnato.
Inoltre, il Collegio dà atto che la documentazione fornita a corredo dell’istanza di rinnovo che l’Amministrazione asserisce essere falsa, è riferita ad un datore di lavoro diverso da quello presso il quale il ricorrente era impiegato al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, dovendosi pertanto applicare al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di documentazione relativa ad un presunto falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo, quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesti l’esistenza di una regolare attività lavorativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 1.1.2011 n. 3006).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Sussitono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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