Rinnovo permesso di soggiorno soggiornanti di lungo periodo, la condanna per furto non è in sè sufficiente per il diniego
T.A.R. Sardegna, sez. seconda, sent. n. 961/2015 del 01/07/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 123 volte dal 16/10/2016
E' fondato il dedotto difetto di motivazione del provvedimento di diniego, nonché la dedotta violazione dell’art. 9, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, atteso che nelle ragioni del diniego non trova alcun riscontro la valutazione degli elementi espressamente indicati dalla norma di cui all’art. 9 cit..
Non è sufficiente a sorreggere la motivazione del diniego la mera affermazione che ... è persona pericolosa per la prevalenza «dell’interesse pubblico rispetto alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale», poiché una eventuale conclusione in tal senso deve comunque derivare dall’esame degli elementi ulteriori (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero) di cui alla norma richiamata.
Il procedimento (dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego) dovrà, quindi, essere integralmente rinnovato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2015, proposto da:
Abdelwahed Moutawakkil, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Satta, con domicilio eletto presso Michele Satta in Cagliari, Via San Giovanni 439;
contro
Questura di Nuoro, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;
per l'annullamento
del provvedimento del 12 maggio 2015, notificato in data 12 maggio 2015 (Cat. A12/2015/PASI/Imm.), con cui il Questore della Provincia di Nuoro in carica rigettava, al ricorrente, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Nuoro e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto:
che, con il ricorso in esame, Abdelwahed Moutawakkil chiede l’annullamento del provvedimento del 12 maggio 2015, con il quale il Questore della Provincia di Nuoro ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sul presupposto della esistenza della sentenza definitiva del Tribunale di Milano, del 4 giugno 2014, con la quale è stata pronunciata la condanna del ricorrente per il delitto di furto, ritenuto ostativo, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo che il ricorso sia respinto;
che alla camera di consiglio del 1° luglio 2015, fissata per l’esame della domanda cautelare incidentale, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
Considerato in diritto:
che è fondato il dedotto difetto di motivazione del provvedimento di diniego, nonché la dedotta violazione dell’art. 9, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (secondo cui “Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”), atteso che nelle ragioni del diniego non trova alcun riscontro la valutazione degli elementi espressamente indicati dalla norma di cui all’art. 9 cit.; elementi che, insieme alle eventuali pronunce di condanna per determinati titoli di reato o alla adozione di misure di prevenzione, debbono comporre il quadro complessivo dell’apprezzamento di pericolosità dello straniero richiedente il permesso;
che, pertanto, non è sufficiente a sorreggere la motivazione del diniego la mera affermazione che il Moutawakkil è persona pericolosa per la prevalenza «dell’interesse pubblico rispetto alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale», poiché una eventuale conclusione in tal senso deve comunque derivare dall’esame degli elementi ulteriori (durata del soggiorno nel territorio nazionale, inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero) di cui alla norma richiamata;
che, per effetto del noto principio del divieto di integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento impugnato, non possono essere prese in considerazione, al fine di corroborare la motivazione del diniego, le ulteriori condanne pronunciate nei confronti del ricorrente, segnalate dalla difesa erariale nella memoria depositata il 27 giugno 2015;
che il vizio accolto, oltre che fondato, è anche assorbente, dal momento che costituisce sostanzialmente l’unica ragione del diniego e che il procedimento (dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego) dovrà, quindi, essere integralmente rinnovato;
che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 12 maggio 2015, Cat. A12/2015/PASI/Imm., del Questore della Provincia di Nuoro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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