Rinnovo permesso di soggiorno, si valuti non solo il reddito passato ma anche il reddito che si potrebbe conseguire con un nuovo rapporto di lavoro
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 173/2016 del 25/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In generale, va ribadito come il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa legittimamente fondarsi sull'unico elemento inerente all'insufficienza del reddito percepito dallo straniero nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2015, proposto da:
Xxx, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Defilippi, Franco Varesi, con domicilio eletto presso Claudio Defilippi in Parma, Vicolo dei Mulini, 6;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Questura di Parma;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A12/2015 Imm.n.12 del 17/01/2015 con il quale il Questore di Parma ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per la mancanza di reddito sufficiente e l’impossibilità di avere un nuovo permesso per attesa occupazione;
- ritenuto che il ricorso sia fondato, nei termini evidenziati in sede di appello cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm;
- atteso che, pertanto, il diniego appare viziato sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione in merito alla valutazione dei redditi dichiarati da parte istante, in termini quantitativi superiori al limite indicato (oltre seimila rispetto ai 5.820 euro);
- considerato che, in generale, va ribadito come il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa legittimamente fondarsi sull'unico elemento inerente all'insufficienza del reddito percepito dallo straniero nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, quantomeno qualora l'interessato abbia fornito elementi circa la titolarità attuale di un'attività lavorativa che, nella logica del legislatore, comporta una disponibilità reddituale sufficiente a garantire il suo sostentamento, quindi ad evitare che egli gravi sull'erario o che ricorra a condotte illecite per procurarsi i mezzi di sussistenza (cfr. ad es. Tar Liguria 1337\2013);
- atteso che la contraria impostazione, d'altronde, finirebbe per valorizzare in modo esclusivo elementi riferiti al passato, laddove la mancanza di contestazioni in merito ad eventuali condotte illecite dello straniero durante il pregresso periodo di permanenza in Italia esclude l'esistenza di una situazione di pericolo legata alla mancata percezione di redditi;
- considerato che nel caso di specie non risulta valutata la documentazione inerente il reddito dichiarato da parte ricorrente in termini superiori al limite indicato dalla stessa p.a.;
- ritenuto che, in conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso vada accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di riesame;
- rilevato che, in considerazione delle natura degli interessi azionati e della necessità di nuovo esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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