Rinnovo permesso di soggiorno, se si ottiene un nuovo contratto anche dopo il ricorso al TAR la Questura deve rivalutare la propria decisione
T.A.R. Abruzzo, sez. prima, sent. n. 343/2015 del 09/07/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 135 volte dal 09/11/2016
Nel caso in cui uno straniero abbia ottenuto un precedente permesso di soggiorno e salve sopraggiunte diverse ragioni che ne impongano la revoca o il diniego, occorre tener conto anche in sede di giudizio di situazioni favorevoli sopravvenute e pertanto che non si possa sancire il diniego di rinnovo allo straniero che abbia trovato altra occupazione idonea al rilascio del nuovo permesso.
Nel caso di specie la ricorrente ha depositato in udienza copia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il quale impone all’Amministrazione di verificare se esso, unito al reddito del proprio coniuge, possa consentire al nucleo familiare di raggiungere il reddito minimo per soggiornare nel territorio dello Stato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2015, proposto da:
Xiuping Zhang, rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1163/Div.PA.S./Cat.A.12 Imm.14 del 04 dicembre 2014 con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha respinto l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Alessandro Carotti, su delega dell'avv. Consuelo Feroci, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Massimo Lucci, presente nei preliminari, per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente impugna il provvedimento del 4 dicembre 2012, con il quale la Questura di Chieti ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il diniego è motivato con riferimento all’articolo 29 comma 3) lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, per l’assenza di mezzi di sostentamento per sé e i propri familiari a carico, sia sulla base dei dati Inps e Agenzia delle Entrate sia in virtù della chiusura della propria attività commerciale di abbigliamento e accessori.
Inoltre le attività di lavoro dipendente documentate sarebbero sporadiche e comunque insufficienti per raggiungere il reddito minimo; la ricorrente poi avrebbe dimostrato di disporre di un’abitazione il cui contratto di locazione è in realtà intestato ad altra connazionale con la clausola di incedibilità e divieto di sub locazione.
La ricorrente lamenta sotto il profilo sostanziale la circostanza che l’Amministrazione non avrebbe considerato alcuni elementi sopravvenuti che giustificherebbero la propria permanenza sul territorio dello Stato, e ciò in violazione della disposizione di cui all’articolo 5 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare la medesima avrebbe adesso ottenuto la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di tale Zhu Haizen.
All’udienza del 9 luglio 2015 la causa è passata in decisione.
2.- Il Collegio rileva che, nel caso in cui uno straniero abbia ottenuto un precedente permesso di soggiorno e salve sopraggiunte diverse ragioni che ne impongano la revoca o il diniego, occorre tener conto anche in sede di giudizio di situazioni favorevoli sopravvenute e pertanto che, secondo una lettura estensiva delle norme di cui all’articolo 5 comma 5 e all’articolo 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, non si possa sancire il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino straniero che nel frattempo abbia trovato altra occupazione idonea che consentirebbe il rilascio di un nuovo permesso (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 176 del 2015).
Nel caso di specie la ricorrente ha depositato in udienza copia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in particolare la conversione da tempo determinato a tempo indeterminato, del contratto depositato nel corso del procedimento amministrativo), il quale impone all’Amministrazione di verificare se esso, unito al reddito del proprio coniuge, possa consentire al nucleo familiare di raggiungere il reddito minimo per soggiornare nel territorio dello Stato.
Ragioni di proporzionalità ed adeguatezza impongono pertanto un riesame del provvedimento di diniego alla luce di tali sopravvenienze.
Essendo peraltro il giudizio amministrativo un giudizio di spettanza e sul rapporto, sarebbe interpretazione troppo formalistica e basata sui vizi dell’atto quella che limitasse la rilevanza di elementi sopravvenuti solo nell’ambito del procedimento amministrativo e non anche nel processo, atteso peraltro che fino a quanto pende quest’ultimo la vicenda non può dirsi definitivamente conclusa.
3.- Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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