Rinnovo permesso di soggiorno - reato inerente spaccio stupefacenti di lieve entità non è ostativo
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 261/2014 del 23/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 291 volte dal 12/03/2014
La Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012, ha chiarito che in relazione ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale ed è pertanto necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3236 del 2013, proposto da:
Ayman Fathi Mohamed Sakr, ammesso al patrocinio a spese dello stato, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani, 38;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n.9735/13 Imm. emesso in data 15.10.2013.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 21.10.2013, portante rigetto dell' istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, assumendone l’illegittimità per violazione degli artt. 4 e 5 del T.U. 286/98.
Con ordinanza n. 2655 del 2 dicembre 2013 la sezione ha accolto l’opposizione presentata dal ricorrente avverso il decreto con cui la commissione per il patrocinio a spese dello stato aveva respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio con memoria di pura forma, ha depositato documentazione in data 20 gennaio 2014.
Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione in forma semplificata.
2) Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità
L’amministrazione ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, poiché il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, e condannato, per il reato previsto dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90; l’amministrazione ha ritenuto ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna riportata dal ricorrente, in quanto rientrante tra i reati indicati dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98.
In effetti, tale disposizione prevede il divieto di ammissione in Italia dello straniero quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, previsti dall’art. 380 c.p.p. ovvero inerenti gli stupefacenti.
Il ricorrente, tuttavia, è stato condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui al quinto comma dell’art. 73 cit., per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380, secondo comma lett. h), c.p.p.
La Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012, ha chiarito che in relazione ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale ed è pertanto necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.
Ne deriva che l’amministrazione era tenuta ad una valutazione circa la pericolosità in concreto dello straniero, nonché del suo inserimento lavorativo e sociale, senza potere desumere un giudizio di pericolosità in via automatica dalla condanna.
Come fondatamente eccepito dal ricorrente, il provvedimento impugnato non contiene dette valutazioni e deve quindi essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il relativo pagamento è disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dello Stato, delle spese e degli onorari di lite che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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