Rinnovo permesso di soggiorno per studio, è sufficiente il superamento di un solo esame se nell'anno la studentessa ha portato avanti una gravidanza
T.A.R. Liguria, sez. seconda, sent. n. 696/2015 del 02/07/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 164 volte dal 19/12/2016
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato imputa alla ricorrente di non aver dimostrato il superamento di almeno due esami di profitto nel secondo anno accademico. Sennonché, la ricorrente ha provato di aver dato alla luce una bambina in data 7.6.2012, le cui cure l’hanno distolta dallo studio, pur non impedendole di superare con successo un esame di profitto.
Dispone l’art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno”.
Il provvedimento non reca perciò – sul punto - alcuna traccia della necessaria valutazione circa i “gravi motivi di salute o di forza maggiore” che consentono, ai sensi del citato art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, di prorogare comunque la durata del permesso di soggiorno anche in presenza del superamento di una sola verifica di profitto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2014, proposto da:
Mathilda Ornella Sangronio, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Salita S. Viale, 5/2 Sc. S.;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Genova in data 25 giugno 2013 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.1.2014 la signora Sangronio Mathilda Ornella, cittadina togolese, ha impugnato il provvedimento del Questore di Genova 25.6.2013, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, a motivo del mancato superamento del numero di verifiche di profitto prescritte dall’art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394.
A sostegno del gravame deduce violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, violazione dell’art. 5 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998, violazione dell’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché violazione dell’art. 2 comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 394/1999.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2.7.2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato imputa alla ricorrente di non aver dimostrato il superamento di almeno due esami di profitto nel secondo anno accademico.
Sennonché, la ricorrente ha provato di aver dato alla luce una bambina in data 7.6.2012, le cui cure l’hanno necessariamente distolta dallo studio universitario, pur non impedendole di superare con successo – nella sessione estiva del 2013 – un esame di profitto.
Il provvedimento non reca però – sul punto - alcuna traccia della necessaria valutazione circa i “gravi motivi di salute o di forza maggiore” che consentono, ai sensi del citato art. 46 comma 4 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, di prorogare comunque la durata del permesso di soggiorno anche in presenza del superamento di una sola verifica di profitto.
Donde la fondatezza del ricorso.
Sussistono nondimeno i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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