Per costante giurisprudenza, la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambìto al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall’art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università.