Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro, la falsità del rapporto di lavoro non rileva se nel frattempo si inizia una nuova attività lavorativa
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 112/2016 del 16/03/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 112 volte dal 24/01/2017
Il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sull’accertata inesistenza del rapporto di lavoro allegato, ritenendo – in tale contesto – irrilevante la circostanza che nelle more del procedimento la ricorrente abbia intrapreso una nuova attività lavorativa.
-----------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2015, proposto da:
Xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso La Segreteria Del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Questura di Reggio Emilia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. A12/2014 - IMM/AG del 19 settembre 2014, notificato in data 19/03/2015, con cui il Questore di Reggio Emilia ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20.5.2015 e depositato il 17.6.2015, la cittadina extracomunitaria Xxx ha impugnato il decreto in data 19 settembre 2014 (ad essa notificato il 19.3.2015) del Questore di Reggio Emilia, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avendo rilevato la presentazione di documentazione lavorativa falsa, in quanto attestante un rapporto di lavoro inesistente.
La ricorrente deduce: “Violazione di legge in relazione all’art. 5 c. 5 Dls. 286/98; Eccesso di potere. in tute le forme sintomatiche ed in particolare per omessa istruttoria e omessa valutazione”.
In data 6.7.2015 si è costituita per l’intimata amministrazione l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato documentazione.
Alla c.c. del 9.7.2015 (ord. n. 133/15) è stata rigettata l’istanza cautelare, con condanna alle spese della ricorrente.
In data 28.10.2015 il legale della ricorrente ha depositato istanza di prelievo.
Alla pubblica udienza del 16.3.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione
Il ricorso risulta fondato.
Va osservato che il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sull’accertata inesistenza del rapporto di lavoro allegato, ritenendo – in tale contesto – irrilevante la circostanza che nelle more del procedimento la ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa.
Peraltro, tale tesi - conforme all’orientamento espresso dalla Sezione in materia (cfr. sent. n. 9/2014) , cui l’Amministrazione si è uniformata - è stata recentemente disattesa dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 30.12.2015 n. 5880, con cui è stata annullata TAR Parma n. 89 del 2015), il quale ha affermato che “per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, vi sono alcune cause tassativamente ostative del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno: tale effetto è attribuito alle condanne penali riportate (anche non definitive o patteggiate) per talune specie di reati (es.: reati in materia di stupefacenti, ovvero contro la libertà sessuale, etc.); un simile effetto preclusivo non è invece ricollegato dalla legge alla “falsità” (peraltro solo presunta in sede amministrativa e non accertata in sede giudiziale) di un rapporto di lavoro dichiarato” soggiungendo che per tale ragione “non vi è motivo per non applicare l’art. 5, comma 5, del t.u., nella parte in cui dispone che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno si tenga conto degli “elementi sopravvenuti” quali, per l’appunto, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro” .
In tale contesto non resta che aderire alla interpretazione proposta dal Giudice d’appello.
Conseguentemente l’atto di diniego va annullato con onere per l’Amministrazione di riesaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, prendendo in esame il nuovo rapporto di lavoro dichiarato dalla ricorrente in corso di procedimento.
Le spese di giudizio – ivi comprese quelle della fase cautelare ex art. 57 c.p.a., che vennero addossate provvisoriamente alla ricorrente – vanno integralmente compensate, attese le rilevate oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato..
Spese compensate, comprese quelle della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024