Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro, il contesto sociale e familiare va considerato
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 5350/2015 del 25/11/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 133 volte dal 10/10/2016
Il citato art. 5, comma 5, del D. LGS. n.286/1998..., richiede che, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, l'Amministrazione debba
[...]
Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il diniego di cui si controverte non costituisce attività strettamente vincolata, atteso che, in sede di esame della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il Questore avrebbe dovuto procedere, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla motivata valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero con riferimento alle specifiche caratteristiche del suo contesto lavorativo e familiare ed al momento dell’adozione del provvedimento di competenza.
Pertanto, per determinarsi correttamente sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il Questore avrebbe dovuto tener conto dell’epoca del commesso reato, del grado della sua gravità e di ogni altro opportuno indice di probabile pericolosità...
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, in occasione dei precedenti rinnovi del permesso di soggiorno successivi all’aprile 2004, la Questura di Roma non si era espressa in alcun modo né sulla sentenza di condanna di primo grado né su quella definitiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2014, proposto da:
Mohamed Mohamed Mesbah Mesbah, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso Fabrizio Petrarchini in Roma, Circonvallazione Trionfale, 145;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 10676/2013, resa tra le parti, concernente il diniego rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto del Questore di Roma 12.7.2012 .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare 27.3.2014 n.1342 con cui questa Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati F. Petrarchini e Ferrante per Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 28 settembre 2010 il cittadino egiziano Mesbah Mesbah Mohamed Mohamed, sin dal 1996 titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro suordinato, ha chiesto alla Questura di Roma il rinnovo del permesso medesimo venuto a scadenza.
Con decreto del 12 luglio 2012 il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo, rilevando che l’immigrato era stato condannato per violazione dell’art. 609 bis, ultimo comma, c.p. (violenza sessuale, ipotesi di minore gravità, fatto commesso il 31 gennaio 2004), con sentenza della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2008, irrevocabile il 23 dicembre 2008 (confermativa della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 27 aprile 2004).
Avverso tale diniego l’immigrato ha proposto ricorso al TAR per il Lazio, che con sentenza 10 dicembre 2013 n. 10676 lo ha respinto.
1.1. Avverso la sentenza sfavorevole l’immigrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa sospensione, e deducendo, con unico articolato motivo, i vizi di violazione dell’artt. 7 e 10 bis legge n. 241/1990, nonché di erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 4, 5 del d.lgs. n. 286/1998 ed ancora di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed omessa valutazione della documentazione in atti.
In sintesi l’appellante deduce che il primo giudice, nel ritenere che la tipologia del predetto reato precluda tassativamente ( ai sensi dell’art.4 D.LGS n.286/1998) il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ( perciò esclusa la valutazione discrezionale da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza), abbia illegittimamente omesso di considerare sia l’esistenza di stretti vincoli familiari con i fratelli maggiori, presenti in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo ed a cui egli si è ricongiunto, sia l’avvenuta presentazione nell’aprile 20012 di istanza di ricongiungimento a moglie e due figli ( di cui uno affetto da grave patologia cardiaca), sia i precedenti rinnovi del permesso di soggiorno, intervenuti successivamente sia alla condanna del Tribunale del 2004 sia a quella definitiva della Corte di appello del 2008.
1.2. Infatti, a dire dell’appellante, queste circostanze, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbero imposto al Questore sia la previa comunicazione di preavviso di rigetto sia la valutazione della effettiva e concreta pericolosità sociale, considerando a suo favore che la vicenda penale era risalente, che non vi erano state altre segnalazioni di polizia nell’ultradecennale periodo di soggiorno in Italia e che l’interessato svolgeva una regolare attività lavorativa.
1.3. L’Amministrazione si è costituita formalmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza cautelare 27.3.2014 n.1342 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.
Alla pubblica udienza del 1.6.2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del decreto 12.7.2012 con cui il Questore di Roma, preso atto che la Corte di Appello penale di Roma con sentenza 6.6.2008 aveva condannato l’immigrato per violazione dell’art.609 bis, ultimo comma, c.p. (pena sospesa), ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel settembre 2010 dall’appellante, cittadino egiziano in Italia dal 1996.
L’appello è fondato.
Il citato art. 5, comma 5, del D. LGS. n.286/1998 (modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5), letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013 n. 202, richiede che, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, l’Amministrazione debba tenere “anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La ricordata disposizione trova applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che dagli atti di causa risulta comprovata la presenza in Italia, in qualità di lungo-soggiornanti, dei fratelli maggiori dell’appellante, nonché la circostanza che l’immigrato, lavoratore nel settore della ristorazione come pizzaiolo (operaio di 4 livello, con contratto a tempo indeterminato) in data 26.2.2012 (cioè prima dell’adozione del diniego impugnato).aveva chiesto ilo ricongiungimento familiare con la moglie e con i due figli, di cui uno nato nel 2004 (affetto da patologia cardiaca grave congenita) e nel 2007.
Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il diniego di cui si controverte non costituisce attività strettamente vincolata, atteso che, in sede di esame della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il Questore avrebbe dovuto procedere, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla motivata valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero con riferimento alle specifiche caratteristiche del suo contesto lavorativo e familiare ed al momento dell’adozione del provvedimento di competenza.
2.1.Pertanto, per determinarsi correttamente sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il Questore avrebbe dovuto tener conto dell’epoca del commesso reato, del grado della sua gravità e di ogni altro opportuno indice di probabile pericolosità (cfr., ex multis CdS, III, 13 maggio 2013 n. 2576, allegata dall’appellante).
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, in occasione dei precedenti rinnovi del permesso di soggiorno successivi all’aprile 2004, la Questura di Roma non si era espressa in alcun modo né sulla sentenza di condanna di primo grado né su quella definitiva .
2.2. Infine, stante la necessità dell’anzidetta valutazione discrezionale ed a norma dell’invocato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la Questura (prima dell’adozione del provvedimento negativo) non poteva esimersi dal comunicare tempestivamente all’istante i motivi ostativi, onde consentirgli di formulare osservazioni e far presente, nel caso specifico, la lunga durata del soggiorno in Italia, gli stabili legami con i fratelli lungo soggiornanti ed il prossimo ricongiungimento con la moglie ed i figli in Italia, avendo presentato la relativa istanza fin dall’aprile 2012.; infatti, nelle more del giudizio di primo grado, con nota del febbraio 2013 lo sportello unico invitava l’immigrato e ritirare il nullaosta per il ricongiungimento familiare. .
3. In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto ed il decreto del Questore di Roma 12.7.2012 va annullato con il conseguente obbligo della Questura di Roma di adottare gli ulteriori provvedimenti in conformità agli esposti principi .
Considerate le peculiarità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe (R.G. 1897/2014) e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il impugnato con il conseguente obbligo della Questura di Roma di adottare le corrispondenti determinazioni.
Spese di entrambi i gradi di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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