Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, occorre considerare i legami familiari (anche in caso di reddito insufficiente)
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1502/2014 del 25/09/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’art. 5 del T.U. sull'immigrazione prevede al comma 5 (prima parte): "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9.
La seconda parte dell’art. 5 comma 5 dispone peraltro: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". Ciò significa che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma (relative al ricongiungimento familiare) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce più atto vincolato, ma presuppone una valutazione discrezionale dell'Amministrazione dell'Interno.
Con la sentenza n. 202/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5 comma 5 "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2014, proposto dal sig. Nike Lulaj, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Rossi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Questura di Pisa in persona del Questore p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto Cat. A.12/2014 - Div. P.A.S. - Imm. nr. 157/IV Sez., notificato in data 25.06.2014 con il quale il Questore della provincia di Pisa ha rifiutato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro autonomo".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto del 14/4/2014 il Questore di Pisa ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal cittadino albanese sig. Lulaj Nike. Il provvedimento è stato adottato perché il reddito dichiarato dal ricorrente per gli anni 2012 e 2013 "risulta… al di sotto dei parametri previsti dalla vigente normativa e quindi non idoneo al mantenimento del nucleo familiare dichiarato a carico (tre persone) ".
Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione corredata da documentazione.
2) Come evidenziato nel provvedimento impugnato, in materia di ingresso e soggiorno in Italia per lavoro autonomo l’art. 26 comma 3 del T.U. n. 286/1998 prescrive che lo straniero deve dimostrare di disporre "di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria".
Per gli anni 2013 e 2014 il limite in questione è stato fissato in € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti risulta che per l'anno 2012 il ricorrente ha documentato un reddito di impresa pari a € 654,00, mentre per l'anno 2013 (attraverso il deposito di successivi riepiloghi riferiti alla situazione contabile al 31/12) ha infine documentato un utile fiscale pari a € 7.521,00. Anche in quest'ultimo caso si tratta di un importo inferiore al limite stabilito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tenuto oltretutto conto che il ricorrente ha dichiarato di avere a carico tre persone, tra cui la moglie (si veda la dichiarazione dei redditi 2013 per il periodo d'imposta 2012).
In allegato al ricorso è stato prodotto anche un documento - che peraltro risulta privo di sottoscrizione - relativo alla situazione contabile dell'impresa del ricorrente alla data del 4/7/2014, in cui risulta indicato un utile fiscale pari a € 6.948,40. Ciò dovrebbe legittimare, secondo l'interessato, una proiezione sull'intero anno tale da garantire un reddito adeguato alla sua situazione familiare.
3) Nel ricorso si censura l'operato della Questura di Pisa sostenendo che l'Amministrazione si è limitata ad esaminare la pregressa situazione reddituale dello straniero, ma non ha adeguatamente valutato i dati attuali, focalizzando l'attenzione sul passato e non sul futuro. Così facendo la Questura avrebbe violato le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia (artt. 4 comma 3, 5 comma 5 e 6 comma 5 del T.U. n. 286/1998), senza tener conto tra l'altro che il ricorrente è incensurato e privo di pendenze penali, dal 2007 è presente in Italia e qui ha costituito solidi legami familiari e sociali che verrebbero meno se dovesse rientrare in Albania.
4) La valutazione della situazione reddituale del ricorrente operata dalla Questura di Pisa è corretta. Alla data di adozione del provvedimento impugnato i documenti contabili di cui il predetto Ufficio era in possesso dimostravano che effettivamente il ricorrente non disponeva di un reddito adeguato, secondo i parametri di legge. E certo alla data del 14/4/2014 il Questore non poteva prendere in considerazione il dato riferito alla situazione contabile del 4/7/2014, depositato nel presente giudizio, che non può incidere (perché posteriore) sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso, per questa parte, è dunque infondato. È invece fondata la censura secondo cui la Questura di Pisa, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare, ha omesso di considerare, oltre al profilo reddituale, quelli relativi alla permanenza dello straniero in Italia e ai legami familiari qui esistenti.
L’art. 5 del T.U. sull'immigrazione prevede al comma 5 (prima parte): "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". In generale, quindi, il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se sussistono circostanze ostative al rilascio e in tal caso il provvedimento negativo è vincolato. La seconda parte dell’art. 5 comma 5 dispone peraltro: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". Ciò significa che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma (relative al ricongiungimento familiare) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce più atto vincolato, ma presuppone una valutazione discrezionale dell'Amministrazione dell'Interno.
Con la sentenza n. 202/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5 comma 5 "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» ".
Il ricorrente è in Italia dal 2007 e vive con moglie e figli minori; di tali circostanze la Questura di Pisa doveva farsi carico nel valutare la posizione del predetto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, per adottare un provvedimento che tenesse motivatamente conto non solo del profilo reddituale, ma di tutti gli elementi indicati come rilevanti dalla normativa di riferimento.
Così non è stato, perché il provvedimento impugnato è unicamente fondato sulla valutazione del reddito, in violazione delle disposizioni più sopra citate.
5) Per tale profilo il ricorso merita perciò accoglimento; il decreto impugnato va quindi annullato e la Questura di Pisa è conseguentemente tenuta a rivalutare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente alla luce delle considerazioni e delle indicazioni precedenti.
Tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento e dei diversi profili coinvolti nella vicenda, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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