Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi consente di accogliere la domanda
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2201/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L'Amministrazione produce una relazione in cui si evidenzia che la detta dichiarazione è stata presentata ben oltre il termine previsto, e comunque successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato. Anche con riferimento al successivo esercizio, il ricorrente ha tardivamente depositato al documentazione fiscale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2013, proposto da:
Hamda Trablsi, rappresentato e difeso dall'avv. Kati Scala, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Lodi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Lodi in data 9.8.2012, di rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno del ricorrente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
L’Amministrazione si è costituita solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 953/13 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il provvedimento impugnato è incentrato sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2010 e 2011, e dei bilanci, per l’anno 2012, dell’impresa artigiana gestita dal ricorrente.
In via preliminare, il Collegio, dà atto che l’interessato, nell’ambito del procedimento amministrativo, non ha risposto alle richieste di integrazioni documentali inoltrate dall’Amministrazione, ma che tuttavia, nel corso del presente giudizio, il medesimo ha giustificato tale omissione, affermando che al momento del suo invio dimorava in altra provincia, essendo impegnato in un cantiere, in conseguenza dello svolgimento della sua attività lavorativa (ditta individuale operante nel settore dell’edilizia).
Quanto al merito, e pertanto con riferimento alla mancata presentazione della documentazione fiscale di cui sopra, ritenuta decisiva dal provvedimento impugnato, il ricorrente, che versa in un regime di contabilità semplificata, ha depositato in giudizio il conto economico al 31.12.2012, ed il modello “unico”, riferito all’anno 2011, presentato in data 15.5.2013.
In vista dell’udienza di merito, l’Amministrazione ha tuttavia depositato una relazione in cui si evidenzia che la detta dichiarazione riferita all’anno 2011 è stata presentata ben oltre il termine previsto (30.9.2012), e comunque successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato. Anche con riferimento al successivo esercizio (anno 2012), il ricorrente ha tardivamente depositato al documentazione fiscale, solo in data 31.12.2013. Con nota del 18.3.2014 l’Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto dalla resistente, ha precisato che, per quanto riguarda l’anno 2010, l’interessato non ha presentato alcuna dichiarazione, che quella riferita all’anno 2011, malgrado la stessa sia stata depositata e costituisca titolo per la riscossione delle imposte da esse derivanti, deve considerarsi omessa, e che pertanto, solo per quanto riguarda il 2012 può ritenersi depositata la dichiarazione, sebbene tardivamente. L’Agenzia segnalava inoltre il mancato pagamento di arretrati, pari ad oltre 5.500 euro. Da ulteriori verifiche condotte dalla resistente presso l’INPS risulterebbe inoltre che il ricorrente avrebbe un debito nei confronti del medesimo pari ad oltre 15.000 euro, ciò che, conclusivamente, deporrebbe per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato atteso che il ricorrente ha in realtà documentato l’esistenza ed il deposito della documentazione fiscale la cui mancanza era invece posta a fondamento del provvedimento impugnato, ed altresì di quella riferita agli esercizi successivi.
Ritiene il Collegio che, in contrario, non possa avere rilievo la pur accurata istruttoria posta in essere dal Ministero dell’Interno nel corso del presente giudizio, in esito alla quale il medesimo conclude per la non rilevanza della predetta documentazione, in conseguenza di quanto comunicato nelle predette informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate. Il fatto che l’Amministrazione tributaria, in esito ai tipici procedimenti sanzionatori da esperirsi nel rispetto delle garanzia degli stessi previste, potrà in futuro, eventualmente, adottare provvedimenti sfavorevoli in capo all’attuale ricorrente, non può infatti evidentemente, allo stato, togliere rilievo all’esistenza e validità della documentazione fiscale prodotta dal medesimo, invece asseritamente inesistente, in base a quanto affermato nel provvedimento impugnato, e dalla quale emerge inoltre il possesso di redditi non trascurabili (Euro 11.250,00 nell’anno 2011, ed Euro 10.362,00 nell’anno 2012).
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle oggettive irregolarità in cui è in corso il ricorrente nell’adempimento dei propri oneri fiscali, che hanno dato luogo al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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