La Questura si è limitata a rilasciare il nuovo permesso di soggiorno, in sostituzione del precedente scaduto, senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che l’hanno indotta a limitarne la durata rispetto al biennio previsto dall’art. 5 comma 3-bis lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero al periodo minimo di validità di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.