Rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione, l'avviso ex art. 10 bis va inviato anche se si ritiene il diniego sia atto vincolato
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 126/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 123 volte dal 25/02/2016
Al collegio è nota quella prassi invalsa fra le amministrazioni volta a escludere lo stadio procedimentale intermedio fra la conclusione dell’istruttoria e l'adozione dell'atto terminale del procedimento nel caso di, presunto, atto vincolato. Tuttavia il concetto di atto vincolato va necessariamente correlato alla domanda introdotta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2014, proposto da:
Shah Rumel, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Giannotta, con domicilio eletto presso Claudio Giannotta in Mestre-Ve, Via Portara, 3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Questura di Venezia;
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Venezia in data 30 luglio 2014, prot. n. 285/2014/Div. Amm.va Sociale e dell'Immigrazione Cat. A12.14/Uff. Immigrazione - 1° sez.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col provvedimento impugnato veniva dichiarata irricevibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 15 luglio 2014 in quanto il richiedente aveva potuto godere di tale permesso sin dal 25 luglio 2013, permesso scaduto in data 25 agosto 2014, avendo quindi beneficiato del periodo massimo di attesa occupazione di 12 mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del d.p.r. numero 394 del 1999, e considerato il carattere altamente discontinuo dello svolgimento delle prestazioni lavorative svolte, essendosi concluse le stesse per dimissioni.
Nel provvedimento si dava espressamente atto che non si sarebbe proceduto alla comunicazione previa dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990 trattandosi, ad avviso della questura, di provvedimento vincolato, e pertanto applicandosi alla specie il disposto dell'articolo 21 octies, parte prima del secondo comma, laddove afferma che il provvedimento amministrativo viziato sotto il profilo formale o procedimentale non sarebbe annullabile quando per il suo carattere vincolato se ne dimostri la ineluttabilità, risolvendosi l’apporto procedimentale eventuale del richiedente come del tutto irrilevante.
La contestazione di tale assunto costituisce il secondo motivo di ricorso, il cui carattere assorbente e fondatezza ne orientano l'accoglimento.
Al collegio è nota quella posizione secondo cui trattandosi di avviso di avvio del sub procedimento di esame delle eventuali osservazioni, le considerazioni relative alla mancata comunicazione previa di avvio del procedimento ben potrebbero essere estese alla comunicazione ostativa dei motivi di diniego di cui all'articolo 10 bis, così come è nota una sorta di prassi invalsa fra le amministrazioni volta a escludere lo stadio procedimentale intermedio fra la conclusione dell’istruttoria e l'adozione dell'atto terminale del procedimento nel caso di, presunto, atto vincolato.
Entrambe le posizioni tuttavia sembrano dimenticare che il concetto di atto vincolato va necessariamente correlato alla domanda introdotta, laddove una delle possibilità offerte all'istante è proprio quella di modificare la propria domanda originaria onde rispondere alle obiezioni contenute nella comunicazione dei motivi ostativi, la quale, per questa ragione deve comunque essere inviata, proprio per consentire, in un'ottica anche di economicità dell'azione amministrativa, quella fase di interlocuzione previa esclusa in caso di mancata comunicazione (cfr. sentenza della sezione, n.747/2013).
E ciò a fortiori nel caso in esame, quando cioè l'apporto procedimentale dell'interessato non può essere a priori escluso, inerendo la sfera conoscitiva dei rapporti di lavoro instaurati direttamente al ricorrente, risultando, poi, l’amministrazione incapace di dimostrare la superfluità o inesistenza della partecipazione ulteriore
Il ricorso deve dunque essere accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato e rinnovo della procedura a decorrere dall'invio della comunicazione dei motivi ostativi di cui al citato articolo 10 bis.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00- ottocento/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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