Rinnovo permesso di soggiorno, occorre comunicare il cambio di indirizzo anche se si tratta di spostamento da un appartamento all'altro nello stesso edificio
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1164/2014 del 13/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’impossibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno è stata causata da un disguido accaduto per la particolarità della vicenda, avendo ritenuto la ricorrente che l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio riguardasse solo il cambio di indirizzo e non di un interno.
Se è vero che l’amministrazione non può essere ritenuta onerata di ricorrere a mezzi informali come il telefono cellulare per entrare in contatto con l’utente, laddove si possa riscontare successivamente che vi erano le condizioni per un accoglimento dell’istanza del richiedente, ben poteva superare quella che era stata una legittima mancanza di elementi valutati che aveva condotto necessariamente ad un rigetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2014, proposto da:
Zahra Haidoune, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, in persona del questore in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Modena il 17.02.14 con cui è stato decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla medesima questura in data 21.12.12 con scadenza il 20.12.13, nonché la revoca del permesso di soggiorno n. I04183909;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva fatto richiesta di rinnovo che le veniva respinta per l’impossibilità di verificare la disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.
Non aveva, infatti, ricevuto l’avviso ex art. 10 bis L. 241/1990 in quanto, pur non mutando indirizzo, aveva cambiato l’interno in cui abitava e non aveva comunicato tale variazione ritenendo che l’obbligo riguardasse il caso in cui si mutasse l’indirizzo.
Faceva presente altresì di aver lavorato come domestica dal settembre 2013 al febbraio 2014 presso una signora e di aver poi iniziato un nuovo rapporto con altro datore di lavoro dal 1.5.2014 che aveva presentato denuncia di rapporto di lavoro domestico.
Nell’unico motivo di ricorso lamenta che l’amministrazione avrebbe potuto tentare un contatto telefonico disponendo del numero cosicché avrebbe potuto verificare che vi erano tutti i presupposti per procedere al rinnovo del permesso, non essendovi alcuna mancanza dei presupposti di legge ed essendo la mancata comunicazione della variazione di domicilio giustificabile per la particolarità del caso.
La Questura di Bologna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L’impossibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno è stata causata da un disguido accaduto per la particolarità della vicenda, avendo ritenuto la ricorrente che l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio riguardasse solo il cambio di indirizzo e non di un interno.
Una volta che l’amministrazione era stata informata di tutti i presupposti per concedere il permesso di soggiorno, ritenuto scusabile l’errore della mancata comunicazione della variazione di domicilio, avrebbe potuto procedere in autotutela all’annullamento del provvedimento impugnato.
Se è vero che l’amministrazione non può essere ritenuta onerata di ricorrere a mezzi informali come il telefono cellulare per entrare in contatto con l’utente, laddove si possa riscontare successivamente che vi erano le condizioni per un accoglimento dell’istanza del richiedente, ben poteva superare quella che era stata una legittima mancanza di elementi valutati che aveva condotto necessariamente ad un rigetto.
Il provvedimento, pertanto, in accoglimento del ricorso va annullato, ma può disporsi la compensazione delle spese di giudizio, attese le ragioni che hanno condotto all’emanazione dell’atto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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