Rinnovo permesso di soggiorno, la sufficienza del reddito va valutata al momento della decisione, non della domanda
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 199/2015 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 107 volte dal 30/11/2015
La Questura non ha tenuto in debito conto la effettiva situazione reddituale al momento in cui il provvedimento di rigetto fu emesso. L’appellante ha dimostrato di aver maturato un reddito congruo. La circostanza che tale rapporto non risultasse dagli archivi INPS per eventuale omissione dei contributi da parte del datore di lavoro, non può certo tornare in danno del lavoratore.
Con l’inciso di chiusura “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, di cui all’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, infatti, il legislatore ha chiaramente inteso porre “una clausola di salvaguardia per i soggetti che all’attualità dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno” (Cons. St., sez. VI, 5.6.2007, n. 2988), sicché la disposizione richiede una valutazione di tipo “dinamico” e, come tale, incentrata sul mutamento in melius della situazione del richiedente al momento in cui l’Autorità è chiamata ad emettere il provvedimento.
Bisogna dunque tener conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 – degli elementi sopraggiunti dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e prima della decisione, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti, poiché la valutazione sui requisiti non va riferita al solo momento in cui l’istante ha presentato la domanda, bensì anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia su di essa, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2014, proposto da:
Yuliang Chen, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Paciello, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Silvia Paciello in Roma, Via Marianna Dionigi, n. 17;
contro
Questura di Rovigo, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01439/2013, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Rovigo e del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Paciello e l’Avvocato dello Stato Barbieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Questore della Provincia di Rovigo, con provvedimento prot. n. Cat. A./12/Imm. N. 71/13/Ps del 27.8.2013, rigettava l’istanza del cittadino cinese Yuliang Chen, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poiché rilevava che questo non aveva dimostrato la sussistenza di redditi sufficienti al proprio mantenimento in Italia.
2. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto, articolando tre motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
3. Si è costituita nel giudizio di prime cure l’Amministrazione intimata e ha chiesto la reiezione del ricorso.
4. Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1439 del 24.12.2013, ha respinto il ricorso sul rilievo che il ricorrente in nessun anno, sin dal rilascio del primo permesso di soggiorno, avesse dimostrato di percepire il reddito minimo corrispondente all’assegno sociale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. 286/1998.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
6. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello
7. Con ordinanza n. 3208 del 17.7.2014 è stata accolta l’istanza di sospensione, in quella sede evidenziandosi la mancata valutazione, da parte della Questura, in ordine all’effettivo svolgimento di una attività lavorativa, nel 2013, da parte del cittadino straniero.
8. Nella pubblica udienza del 27.11.2014 il Collegio, udite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L’appello, seppur per le specifiche ragioni che qui di seguito si esporranno, deve essere accolto.
10. Coglie nel segno la censura dell’appellante laddove essa, lamentando la violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, fa rilevare che il primo giudice, come già la Questura di Rovigo, non ha tenuto in debito conto la sua effettiva situazione reddituale al momento in cui il provvedimento di rigetto fu emesso – il 27.8.2013 – dato che questi, nell’aprile del 2013, era stato assunto dalla ditta Confezioni Paolo di Lin Xingye con contratto a tempo indeterminato e con un reddito mensile sufficiente al proprio sostentamento.
11. L’appellante ha dimostrato di aver maturato un reddito congruo, pari ad € 5.998,10, rispetto ai requisiti ritenuti rilevanti dalla Questura di Rovigo, mentre non risulta che la Questura abbia approfondito, anche tramite gli accertamenti effettuati presso gli archivi I.N.P.S., l’esistenza del rapporto lavorativo e di un reddito idoneo alla data del 27.8.2013.
12. La circostanza che tale rapporto non risultasse dagli archivi I.N.P.S., per l’eventuale omissione dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, non può certo tornare in danno del lavoratore, laddove egli dimostri, come nel caso di specie, che egli svolgeva regolare attività lavorativa alla data dell’emissione del provvedimento, percependo un idoneo reddito.
13. Con l’inciso di chiusura “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, di cui all’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, infatti, il legislatore ha chiaramente inteso porre “una clausola di salvaguardia per i soggetti che all’attualità dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno” (Cons. St., sez. VI, 5.6.2007, n. 2988), sicché la disposizione richiede una valutazione di tipo “dinamico” e, come tale, incentrata sul mutamento in melius della situazione del richiedente al momento in cui l’Autorità è chiamata ad emettere il provvedimento.
14. Bisogna dunque tener conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 – degli elementi sopraggiunti dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e prima della decisione, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti, poiché la valutazione sui requisiti non va riferita al solo momento in cui l’istante ha presentato la domanda, bensì anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia su di essa, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero.
15. Ne discende che, solo per tale peculiare ragione, l’appello deve essere accolto e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento questorile deve essere annullato, con obbligo, per l’Amministrazione, di riesaminare la posizione dello straniero verificando l’effettivo svolgimento di una attività lavorativa e la percezione di idoneo reddito alla data di emissione del provvedimento.
16. Le spese del doppio grado di giudizio, considerando la peculiarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di Yuliang Chen e annulla il decreto questorile impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Compensa interamente tra le parti del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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