La Questura non ha tenuto in debito conto la effettiva situazione reddituale al momento in cui il provvedimento di rigetto fu emesso. L’appellante ha dimostrato di aver maturato un reddito congruo. La circostanza che tale rapporto non risultasse dagli archivi INPS per eventuale omissione dei contributi da parte del datore di lavoro, non può certo tornare in danno del lavoratore.