Rinnovo permesso di soggiorno, la sede della ditta individuale dell'ambulante può coincidere con l'indirizzo di residenza
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 2125/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Nel medesimo anno 2013 egli ha prodotto un reddito di € 6.597,00, come documentato dalla dichiarazione inviata alla Prefettura di Pisa ad integrazione del ricorso gerarchico. Di quest'ultima documentazione la Prefettura doveva tener conto, benché successiva all'adozione del decreto del Questore, atteso che la presentazione di un ricorso gerarchico comporta la prosecuzione del procedimento avviato.
Quanto ai profili negativamente valutati dalla Questura, si osserva che la circostanza che all'indirizzo [...] si trovi non un'attività commerciale, ma un'abitazione privata trova logica spiegazione nella coincidenza tra la residenza del ricorrente e la sede della sua impresa individuale, tenuto conto che il predetto esercita un'attività di commercio ambulante e non stanziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2014, proposto dal sig. Abdolaye Fall, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crecchi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2903/2014 Area IV emesso dalla Prefettura di Pisa in data 9 luglio 2014, notificato il successivo 24 luglio 2014, in materia di immigrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto del 15/4/2014 il Questore della provincia di Pisa ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal cittadino senegalese sig. Fall Abdoulaye; nella motivazione del provvedimento si fa riferimento alla mancata dimostrazione della "sussistenza di un reddito attuale per poter soggiornare in territorio nazionale".
Contro tale determinazione l'interessato ha proposto un ricorso gerarchico respinto dalla Prefettura di Pisa con il decreto del 9/7/2014, che lo straniero ha impugnato davanti a questo TAR con il ricorso in epigrafe, contestando punto per punto le argomentazioni poste dall'Amministrazione a sostegno dei provvedimenti negativi di cui sopra.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio solo con memoria formale, senza controdedurre, nella sostanza, a quanto prospettato dal ricorrente.
2) Il ricorso è fondato.
Come evidenziato dal ricorrente e documentato in giudizio:
- il predetto ha prodotto nel 2012 un reddito di € 6.300,00, di cui si dà atto nel provvedimento del Questore di Pisa;
- nel 2013 ha instaurato un rapporto di lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa con la società I.T. Future s.r.l. (data inizio rapporto: 9/9/2013; data fine rapporto: 11/9/2015); nel frattempo lo straniero si era iscritto presso la CCIAA di Pisa quale titolare di un’attività individuale di commercio al dettaglio ambulante;
- nel medesimo anno 2013 egli ha prodotto un reddito di € 6.597,00, come documentato dalla dichiarazione inviata all'Agenzia delle entrate in data 29/5/2014 e poi trasmessa alla Prefettura di Pisa ad integrazione del ricorso gerarchico.
Di quest'ultima documentazione la Prefettura doveva tener conto, benché successiva all'adozione del decreto del Questore, atteso che la presentazione di un ricorso gerarchico comporta la prosecuzione, sostanzialmente senza soluzione di continuità, del procedimento originariamente avviato con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; e dunque, ai fini della determinazione conclusiva, rilevano anche gli elementi sopravvenuti, secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998.
Quanto ai profili negativamente valutati dalla Questura di Pisa e puntualmente censurati nel ricorso si osserva:
- la circostanza che all'indirizzo di via del Pesco 78 in Santa Maria a Monte si trovi non un'attività commerciale, ma un'abitazione privata trova logica spiegazione nella coincidenza tra la residenza del ricorrente e la sede della sua impresa individuale, tenuto conto che il predetto esercita un'attività di commercio ambulante e non stanziale;
- la circostanza che in via Carducci 14 a Pontedera esista un immobile non appare significativo ai fini che qui interessano, posto che a tale indirizzo non si fa riferimento nella documentazione presentata dal ricorrente relativa alla società I.T. Future s.r.l. (a prescindere dalla considerazione che l'esistenza di un immobile non è di per sè incompatibile con la sede di una società).
In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate nel ricorso circa l’illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato (così come del presupposto decreto del Questore di Pisa), perché motivato sulla base di presupposti erronei. A ciò si aggiunga che risulta fondata anche l'ulteriore censura con cui si deduce che l'Amministrazione non ha tenuto conto, nel definire la posizione del ricorrente, che il predetto è entrato in Italia nel 2010 con visto per ricongiungimento familiare, richiesto dal padre; e che tale circostanza, invece, doveva essere presa in adeguata considerazione, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in base a quanto sancito dalla seconda parte del citato art. 5 comma 5 del T.U.
3) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; con distrazione in favore del difensore del predetto, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
L''ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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