Rinnovo permesso di soggiorno - la condanna per favoreggiamento della prostituzione non è ostativa
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2646/2013 del 02/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato è fondato, unicamente, sull’esistenza di una sentenza di condanna pronunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Detto reato non è tuttavia contro la libertà sessuale, né rientrante tra quelli ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2012, proposto da:
Maria Lucia Conceicao Dos Santos, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ciappetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Vipacco, 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, - Questore di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. 16903/11 Imm. emesso in data 21.11.2011 dal Questore della Provincia di Milano, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questore di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente, in giudizio, depositando documentazione, ma senza articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 1207/12 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 14.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il provvedimento impugnato è fondato, unicamente, sull’esistenza di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, commesso in data 26.5.2009.
Osserva il Collegio che detto reato non è tuttavia contro la libertà sessuale, né rientrante tra quelli di cui agli artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 D.Lgs. n. 286/98, ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nell’ambito dei quali è invece considerata la diversa fattispecie di “sfruttamento” della prostituzione.
Conseguentemente, in mancanza di ulteriori valutazioni attinenti l’eventuale pericolosità sociale della ricorrente, il diniego impugnato è illegittimo nella parte in cui si fonda, sic et simpliciter, sulla detta sentenza penale.
La ricorrente pare inoltre, prima facie, stabilmente inserita nel contesto sociale, disponendo di occupazione, alloggio, e non avendo precedenti penali ulteriori rispetto a quello menzionato, ciò che avrebbe reso necessario una ponderazione di tali elementi con la predetta sentenza di condanna.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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