Rinnovo permesso di soggiorno - la condanna per detenzione illegale di armi, se vi è estinzione del reato, non è ostativa senza confronto coi legami familiari
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 346/2015 del 17/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 109 volte dal 05/01/2016
Il ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione dell’amministrazione in quanto assunta senza tenere conto della risalenza della condanna subita, del suo inserimento sociale e dei suoi legami familiari nel paese. L’amministrazione intimata, a fronte della personalità del ricorrente, non ha svolto alcuna valutazione in ordine alla «natura» e alla «effettività dei vincoli familiari».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3852 del 2014, proposto da:
Mu Songhai, rappresentato e difeso, dall'avvocato Luigi Migliaccio,con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Cavour n. 139;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n. 11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Napoli Cat. A12/2010/Imm/2°Sez./Dinieghi/l.v.993 emesso l’1.2.2010 e notificato il 15.7.2014, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, a quello impugnato, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di Napoli gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo sul presupposto dell’esistenza di una condanna a suo carico emessa “in data 31.3.2008 dal Tribunale di Napoli XI sezione penale, divenuta irrevocabile il successivo 8.5.2008, per il reato previsto e punito dagli artt. 474 (introduzione di prodotti con segni falsi), 648 (ricettazione), 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 582 (lesioni personali), 322, comma 2 c.p. (istigazione alla corruzione) e 4 l. 110/75 (detenzione illegale di armi), commesso in Napoli in data 29.3.2008, ad una pena di anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di reclusione ed euro 1.800,00”.
Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituita per resistere l’amministrazione intimata.
Con l’ordinanza n. 1453 dell’11 settembre 2014 la Sezione ha disposto l’acquisizione di copia dello stato di famiglia del ricorrente onerando a tal fine l’amministrazione, la quale non ha adempiuto nel termine assegnato.
In data 3 novembre 2014 il ricorrente ha depositato documentazione.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione dell’amministrazione in quanto assunta senza tenere conto della risalenza della condanna subita, del suo inserimento sociale e dei suoi legami familiari nel paese (è sposato alla sig.ra Wang Feiyun titolare di regolare permesso di soggiorno, allegato in atti, e alla quale si sono ricongiunti nel 2004 i due figli; pertanto, in Italia sono presenti tutti i suoi familiari – moglie e due figli).
Il motivo è fondato e assorbente.
Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente ha depositata in data 3 novembre 2014 la traduzione giurata del certificato di matrimonio contratto in Cina con la sig.ra Wang Feiyun e la dichiarazione del 6 ottobre 2014 di estinzione del reato di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 31 marzo 2008 (divenuta irrevocabile l’8 maggio 2008).
L’amministrazione di contro non ha ottemperato agli incombenti istruttori disposti dal Collegio volti ad acquisire lo stato di famiglia del ricorrente.
Dal comportamento processuale tenuto dall’amministrazione inadempiente all’ordinanza collegiale di cui sopra devono desumersi, ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a., argomenti di prova per sostenere l’effettiva sussistenza dei legami familiari affermati dal ricorrente.
Ciò premesso, l’amministrazione intimata, a fronte della personalità del ricorrente, come sopra ricostruita, non ha svolto alcuna valutazione in ordine alla «natura» e alla «effettività dei vincoli familiari», nonché «all'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine» e alla «durata del suo soggiorno nel …territorio nazionale», come richiesto dall’art. 5 co. 5 del d.lgs. 286/1998 per gli stranieri che abbiano beneficiato del ricongiungimento familiare (art. 5 co. 5 T.U. immigrazione nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. 5/2007 che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/86: «…nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»). In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 202 del 18.7.2013). Al riguardo occorre, prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 18.7.2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. Deve, dunque, ritenersi che – in disparte la successiva dichiarazione di estinzione del reato prodotta dal ricorrente – tale valutazione sui legami familiari del ricorrente non avrebbe dovuto essere omessa in ragione della circostanza che il predetto deduce l’esistenza di una relazione matrimoniale (allegando anche della documentazione sulla quale l’amministrazione nulla ha controdedotto) dalla cui unione sono nati due figli, anch’essi presenti in Italia. Deve ritenersi che la descritta omessa valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno del ricorrente integri l’assorbente vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato secondo un indirizzo già espresso da questa sezione (cfr. TAR CAMPANIA, VI Sezione n. 3386 del 18.6.2014; n°2630 del 5.6.2012; n. 231/2013), in conformità ad un diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario porre in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tenendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa tutela della famiglia formatasi sul territorio nazionale (cfr., in tal senso, CdS, Sezione III, n. 2576 del 13.5.2012; n. 2309 del 24.4.2013; n. 6241 del 24.11.2011; T.A.R. Roma Lazio n.7206/2011). Pertanto, nelle ripetute dette condizioni, si impone una “motivazione rinforzata” che operi le valutazioni dovute in relazione all’avvenuto ricongiungimento, qui non avutasi (cfr., in similari condizione, Cons. Stato, sezione terza, 17 maggio 2012, n. 2856 e Tar Campania, sezione sesta, sentenza n. 4431 del 22 novembre 2012). Peraltro, tale indirizzo risulta di recente confermato dal Giudice d’Appello il quale ha ulteriormente evidenziato che la valutazione suddetta “non può ritenersi assorbita per implicito nel giudizio di pericolosità sociale in assenza di un motivato giudizio di prevalenza del periculum da esternarsi nella parte motiva del provvedimento” (cfr. CdS, Sez. III, n. 2915 del 9.6.2014).
In conclusione, in ragione delle divisate carenze strutturali del provvedimento impugnato, non resta al Collegio che ritenere fondata la denuncia attorea e, in conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto di quanto fin qui argomentato e concluso.
Avuto riguardo alle ragioni di accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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