Rinnovo permesso di soggiorno, l'unica condanna non è ostativa se segue una effettiva riabilitazione ed un radicamento sul territorio
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, sent. n. 191/2015 del 25/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 156 volte dal 09/03/2016
Il Collegio ritiene, invero, di confermare le considerazioni svolte nella fase cautelare e immotivatamente ignorate dal Ministero intimato, il quale, anziché procedere al riesame ordinato, ha ritenuto di insistere in argomentazioni difensive che erano già state ritenute inidonee a superare il vizio di difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5, dlgs 286/98.
Si ribadisce, infatti, che le valutazioni effettuate dall’Autorità, oltre ad enfatizzare a dismisura l’unico “incidente” penale in cui è incorsa la ricorrente durante la sua permanenza in Italia al punto da farne (irragionevolmente) discendere la sua inclusione in una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011, paiono cristallizzate al momento di commissione del reato ritenuto ostativo e non tengono conto del percorso “riabilitativo” intrapreso dopo la sua commissione, del suo effettivo livello di integrazione, di radicamento sul territorio e dei suoi legami familiari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2014, proposto da:
Etleva Barbullushi, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cattaruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dora Zappia in Trieste, Via Crispi 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Udine Cat. A12/14/Imm Sez. II Prot. n. 64/2014, dd. 22.3.2014, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione o lavoro subordinato presentata in data 13.4.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’atto a firma del vicario del Questore della Provincia di Udine in data 22/3/2014, prot. n. 64/2014 Irr. – cat. A.12/14/Imm. Sez. II, con cui le è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in ragione della riscontrata sussistenza a suo carico di una sentenza di condanna per un reato in materia di stupefacenti, ritenuta elemento idoneo, in ragione della gravità e del tipo di reato commesso, a precludere il soggiorno sul territorio anche a chi, come lei, vi soggiorna oramai da lungo tempo, in quanto costituente minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna.
A sostegno dell’impugnazione proposta ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge (art. 1, 3 e 10-bis l. 241/90) e dei principi di buon andamento, efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa e, in particolare, del principio del legittimo affidamento.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, per travisamento dei fatti e per ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 8 CEDU.
Ha contestato, in particolare, la non corrispondenza tra le ragioni del diniego enunciate nel preavviso di provvedimento reiettivo e quelle poi poste a motivazione del provvedimento stesso e l’automatismo fatto derivare dalla commissione di un reato considerato ex lege ostativo, in assenza di adeguata ponderazione degli elementi a lei favorevoli e, in particolare, della sua situazione familiare e sociale e del livello di integrazione raggiunto (vedi Corte Cost. 203 del 2013).
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, invocandone la reiezione.
All’esito dell’udienza camerale del 24 settembre 2014, il Tribunale ha accolto ai fini del riesame l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente (ord caut. n. 116/2014).
Le parti hanno depositato documenti e memorie.
Celebrata la pubblica udienza del 25 marzo 2015, la causa è stata introita.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ritiene, invero, di confermare le considerazioni svolte nella fase cautelare e immotivatamente ignorate dal Ministero intimato, il quale, anziché procedere al riesame ordinato da questo giudice, ha ritenuto di insistere in argomentazioni difensive che, all’evidenza, erano già state ritenute inidonee a superare il vizio di difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 per mancata adeguata ponderazione degli elementi favorevoli all’interessata, da cui è afflitto il diniego impugnato.
Si ribadisce, infatti, che le valutazioni effettuate dall’Autorità, oltre ad enfatizzare a dismisura l’unico “incidente” penale in cui è incorsa la ricorrente durante la sua permanenza in Italia al punto da farne (irragionevolmente) discendere la sua inclusione in una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011, paiono cristallizzate al momento di commissione del reato ritenuto ostativo e non tengono conto del percorso “riabilitativo” intrapreso dalla signora Barbullushi dopo la sua commissione, del suo effettivo livello di integrazione, di radicamento sul territorio e dei suoi legami familiari.
Sotto il profilo giuridico, non può, invero, dimenticarsi che, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189 e, successivamente, dal d.l. 8 gennaio 2007 n. 5, nei confronti dell'extracomunitario, che ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l'eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale del caso concreto, che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della succitata normativa allo straniero che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico-giuridica, in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi (C.d.S., III, 26 agosto 2014, n. 4325; id. n. 2208/2014 e n. 3579/2014).
Devesi, infatti, rammentare che in materia è intervenuta la sentenza 18 luglio 2013 n. 202, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, come modificato per effetto del d.lgs. n. 5/2007, per contrasto con gli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi sia stato un ricongiungimento familiare, e che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4325/2014 dianzi citata, ha evidenziato che “gli effetti di questa sentenza della Corte costituzionale (…) risultano nel loro complesso diretti non solo a estendere il significato, ma anche a rafforzare sensibilmente il peso, nella economia della intera disciplina dell'immigrazione, non solo delle disposizioni citate dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, ma anche di tutte le altre disposizioni a tutela della unità familiare con particolare riferimento alla relazione tra genitori e figli. La tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese devono quindi considerarsi, in base alla normativa vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale, oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative”.
Nel caso di specie, gli elementi fattuali favorevoli alla ricorrente (quali l’acquisita consapevolezza e capacità di autocritica della gravità del gesto delittuoso commesso, il serio percorso rieducativo seguito, la sussistenza di prove tangibili del suo reinserimento sociale avvenuto anche grazie allo svolgimento di attività di volontariato, la sussistenza di serie prospettive lavorative e soprattutto di radicati e solidi legami familiari con la famiglia d’origine), che nel decreto impugnato vengono sbrigativamente ritenuti recessivi rispetto all’esigenza di garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, avrebbero, dunque, richiesto una più specifica valutazione e apprezzamento, anche in considerazione del fatto che il diniego poggia essenzialmente su un unico, isolato, precedente penale a carico della medesima.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va, in definitiva, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato. Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione di conformare la successiva attività provvedimentale alla regola juris ritraibile dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Il Ministero sarà tenuto, inoltre, a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e c.p.a.
Dà atto che il Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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