Rinnovo permesso di soggiorno, l'estratto conto previdenziale prova l'esistenza del rapporto di lavoro in mancanza di dimostrazione che sia fittizio
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1185/2014 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Appare fondata la doglianza con cui si deduce il difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione chiarito a mezzo di quali reali accertamenti essa avesse appurato che il rapporto di lavoro con la ditta era fittizio e che “…è risultato che, in concreto, l’attività lavorativa non è stata svolta …”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 777 del 2014 proposto da Abdelillah Jarmouni, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Sandoni ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 4, presso lo studio dell’avv. Valeria Lussana;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Modena in data 22 novembre 2013, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino marocchino.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con decreto in data 22 novembre 2013 la Questura di Modena rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino marocchino, e motivava il diniego con il carattere fittizio del rapporto di lavoro instaurato dallo straniero (con la ditta “Master di Lanzano Nicola”) e con la conseguente insussistenza di una fonte legittima di reddito idonea al suo sostentamento;
che l’interessato ha impugnato il provvedimento questorile, denunciando l’insufficienza della motivazione e l’errata valutazione della sua situazione lavorativa e reddituale, nonché l’omesso invio della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
che si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che appare fondata la doglianza con cui si deduce il difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione chiarito a mezzo di quali reali accertamenti essa avesse appurato che il rapporto di lavoro con la ditta “Master di Lanzano Nicola” era fittizio e che “…è risultato che, in concreto, l’attività lavorativa non è stata svolta …”, tanto più che l’interessato ha esibito in giudizio un «estratto conto previdenziale» che riferisce dei contributi regolarmente versati in suo favore (v. doc. n. 5) e che la Questura di Modena non ha verificato l’effettiva entità del reddito prodotto dallo straniero nell’ultimo periodo utile (reddito che l’esibito «estratto conto previdenziale» àncora a quota astrattamente idonea allo scopo);
che, pertanto, il ricorso va accolto, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata ad effettuare tutte le verifiche necessarie;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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