Rinnovo permesso di soggiorno - incostituzionalità della norma che prevede l'automaticità del diniego anche per reati con arresto facoltativo
T.A.R. Piemonte, sezione prima, ord. n. 11/2015 del 08/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente è stata respinta per la sussistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990, condanna ritenuta ostativa ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 286/98.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Chokri Khalid, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Cischino, con domicilio eletto presso Gianluca Vitale in Torino, Via Moretta, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Cuneo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. Cat. a12 N. 237/2013/Imm. adottato il 05.08.2013, notificato in data 20.08.2013, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo ha decretato il respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
ed ancora per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
con i motivi aggiunti depositati in data 11-12-2014:
per l'annullamento
del provvedimento prot. Cat. A12 N. 01/2014/Imm. adottato il 30.10.2014, e notificato in data 11.11.2014, con il quale il Questore della Provoncia di Cuneo ha decretato la conferma del provvedimento prot. Cat. A12 N. 237/2013/Imm. emesso il 05.08.2013 di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente è stata respinta per la sussistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990, condanna ritenuta ostativa ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 286/98;
ritenuto di accogliere la domanda cautelare, stante la pendenza avanti la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 c. 5 e 5 c.5 D, Lgs. 286/98, sollevata con ordinanza n. del 20.1.2014 n. 114 dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2015. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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