Rinnovo permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale va espressamente motivato con le valutazioni effettuate
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 29/2014 del 09/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 167 volte dal 16/07/2014
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato sul contemperamento degli interessi coinvolti, secondo i principi surrichiamati, nè sulle circostanze atte ad evidenziare, in concreto, la pericolosità sociale dell’immigrato.
Nella vicenda che ne occupa, non essendo stato adeguatamente esplicitato l’iter logico-giuridico all’esito del quale l’amministrazione, considerati i fatti concreti e il comportamento complessivo dell’immigrato, sia addivenuta alla valutazione concernente la pericolosità sociale, le doglianze impugnatorie sono fondate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da:
Lo Modou Bineta, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Paolinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Questura di Ancona, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Ancona ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per resistere al ricorso, si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza cautelare n° 559/2012 del 14 dicembre 2012, è stata accolta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso é fondato.
In materia di immigrazione, come a più riprese statuito in sede giurisprudenziale amministrativa e costituzionale, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti per un verso alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, per altro verso, alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce agli individui, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla rispettiva cittadinanza.
Le esigenze di interesse pubblico afferenti alla tutela dei confini territoriali e al controllo dei flussi migratori non possono ritenersi prevalenti, sulla base di un’astratta gerarchia di valori, sugli interessi giuridicamente protetti degli stranieri non comunitari, ove si consideri la garanzia costituzionale apprestata anche alla componente pretensiva dei diritti della persona, di cui gli stessi sono titolari, e stante che la legislazione sull’immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata, non ammette preclusioni assolute, ma richiede un ragionevole contemperamento tra gli interessi coinvolti.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato sul contemperamento degli interessi coinvolti, secondo i principi surrichiamati, nè sulle circostanze atte ad evidenziare, in concreto, la pericolosità sociale dell’immigrato.
La motivazione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve evidenziare le valutazioni per le quali dalla considerazione delle caratteristiche di ciascun fatto concreto ascritto, come sussunto nella fattispecie legale astratta, per la quale sia intervenuta affermazione di responsabilità penale dell’immigrato, e dal comportamento complessivo dell’immigrato stesso, sia stata desunta la sua pericolosità sociale.
Nella vicenda che ne occupa, non essendo stato adeguatamente esplicitato l’iter logico-giuridico all’esito del quale l’amministrazione, considerati i fatti concreti e il comportamento complessivo dell’immigrato, sia addivenuta alla valutazione concernente la pericolosità sociale, le doglianze impugnatorie sono fondate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per i principi di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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