L'odierna previsione dell’art. 9, comma 4 del d.lg. n. 286/1998 richiede, come già più volte precisato dalla sezione, che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contributo a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi.