Rinnovo permesso di soggiorno, anche se si è dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro inesistente si deve tener conto dei legami familiari
T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 67/2015 del 25/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 110 volte dal 03/04/2016
Sebbene sia noto l’orientamento consolidato di questo Tribunale secondo cui, in presenza di falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno, il titolo non possa essere rilasciato, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha considerato la situazione familiare della ricorrente non avendone dato conto nella motivazione del provvedimento.
Invero, la circostanza dell’esistenza in Italia di legami familiari, in astratto e salvi ulteriori e diversi elementi ostativi, potrebbe giustificare una diversa considerazione della complessiva situazione della ricorrente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 25 maggio 2014, n. 150).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2015, proposto da:
Suiwei Chen, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Scalzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Questura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del provvedimento Cat.A12/2014-IMM/DIRIG del luglio 2014, notificato a novembre, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015;
Verbalizzato l’avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, nata a Zhejiang in Cina il 22 agosto 1973, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia assunto a luglio e notificato in data 11 novembre 2014, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2015, verbalizzata la comunicazione della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il diniego impugnato è stato adottato, a seguito di regolare preavviso di diniego notificato il 21 maggio 2014, in quanto la Questura ha accertato che il rapporto di lavoro con la ditta “Hu Mei Hong” con sede in Gualtieri, via Ospedaletto 30, dichiarato dalla ricorrente ai fini dell’ottenimento del titolo, è risultato falso essendo la ditta inesistente all’indirizzo di Reggio Emilia e, comunque, inattiva per non aver effettuato versamenti fiscali e contributivi fin dal 2012.
La Questura ha, altresì, rilevato mediante alcuni, controlli l’irreperibilità della ricorrente all’indirizzo dichiarato (via Paradisi 8) e l’inesistenza in loco di qualunque riferimento alla stessa (citofono, cassetta postale ecc.).
La ricorrente censura il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, in particolare perché l’amministrazione non avrebbe considerato la sua situazione familiare: ella, infatti, è coniugata dal 30 agosto 1995 con il sig. Xu Mai, regolare in Italia da moltissimi anni, ed ha due figli conviventi, Xu Jinxiang nato in Cina il 13 dicembre 1995 e e Xu Xinli nata a Guastalla (RE) il 20 gennaio 2005.
3. Il ricorso è fondato con riferimento al dedotto difetto di motivazione.
Sebbene sia noto l’orientamento consolidato di questo Tribunale secondo cui, in presenza di falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno, il titolo non possa essere rilasciato (fra le più recenti: sent. n. 43/2015; n. 343/2014; n. 340/14; n. 258/14; n. 257/14; n. 150/14; n. 56/14), il Collegio rileva che, nel caso di specie, l’amministrazione non ha considerato la situazione familiare della ricorrente non avendone dato conto nella motivazione del provvedimento.
Invero, la circostanza dell’esistenza in Italia di legami familiari, in astratto e salvi ulteriori e diversi elementi ostativi, potrebbe giustificare una diversa considerazione della complessiva situazione della ricorrente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 25 maggio 2014, n. 150).
L'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98, in base al quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato", è stato integrato dall'art. 2 del d.lgs. n. 5/2007, introduttivo di un'ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della "natura e della effettività dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d'origine", nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, "anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
Se la richiamata disposizione si riferisce, testualmente, al caso dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, essa va tuttavia interpretata nel senso che oggetto della tutela è il nucleo familiare; pertanto tale tutela va riconosciuta ogni volta che esista un nucleo familiare residente in Italia e convivente, in quanto non sarebbe ragionevole escludere la tutela solo perché il nucleo familiare si trova già riunito in Italia senza che sia stato necessario un procedimento di ricongiungimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 11 novembre 2014, n. 2784).
Di conseguenza deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento solo alla sussistenza di circostanze negative, quali l’aver dichiarato un rapporto di lavoro falso o l’essere risultata assente dal domicilio dichiarato, senza valutare la situazione familiare della ricorrente nel senso indicato dal D.Lgs. n. 5/2007, (specie laddove il provvedimento non si fondi sull’esistenza di precedenti penali ostativi per negare il rinnovo del permesso di soggiorno).
In definitiva, il quadro complessivo che deve orientare l'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale deve essere riferito alla prospettiva, consolidata anche da dati attinenti al passato, della conduzione di una vita sociale integrata nel contesto di convivenza e della creazione di un consolidato nucleo familiare.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto dovendo la Questura di Reggio Emilia riesaminare l’intera situazione della ricorrente, ivi compresa la sua situazione familiare, dandone conto nella motivazione del nuovo provvedimento.
Le spese del giudizio possono dichiararsi irripetibili atteso che l’accoglimento del ricorso non comporta una reale soccombenza dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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