Va rilevato che il provvedimento impugnato non è chiaro in ordine alle ragioni del diniego dato che da una parte pare affermare che la ragione del diniego risieda nella mancata documentazione di percezione di redditi negli anni 2013 e 2014 e dall'altra nella attuale (cioè al momento del rinnovo) mancanza di titolarità di un reddito proveniente da fonte lecita.