Rinnovo permesso di soggiorno, è irrilevante la disoccupazione passata anche per un periodo più o meno lungo, importa la capacità attuale e futura di lavorare
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 490/2016 del 23/06/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 102 volte dal 16/10/2016
Va rilevato che il provvedimento impugnato non è chiaro in ordine alle ragioni del diniego dato che da una parte pare affermare che la ragione del diniego risieda nella mancata documentazione di percezione di redditi negli anni 2013 e 2014 e dall'altra nella attuale (cioè al momento del rinnovo) mancanza di titolarità di un reddito proveniente da fonte lecita.
Al riguardo va osservato che – come del resto evidenziato in ricorso - ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la valutazione in ordine alla disponibilità del reddito va compiuta “guardando” non al passato ma all’attualità e al futuro, nel senso che la circostanza che l’istante possa essersi trovato in stato di disoccupazione per un più o meno lungo periodo di tempo è recessiva rispetto alla circostanza che attualmente (cioè al momento della decisione sul rinnovo) egli abbia un’occupazione da cui tragga mezzi di sostentamento adeguati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 38 del 2016 R.G., proposto da Sukhvir Singh, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Codastefano, presso il cui studio in Latina, via Oberdan n. 44, è elettivamente domiciliato;
contro
il ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del decreto prot. n. 126/2015 del 12 novembre 2015 del Questore di Latina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di Latina ha respinto la istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 23 marzo 2015 dal ricorrente, cittadino indiano.
La reiezione si fonda sul rilievo che il ricorrente – che in sede di procedimento aveva rappresentato di aver perduto il lavoro nel corso del 2013 (a causa del decesso del datore) e di essere rimasto disoccupato fino al 9 febbraio 2015 (data di assunzione da parte di un terzo con contratto a tempo determinato) - non avrebbe dimostrato “la titolarità di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al proprio sostentamento” e non avrebbe “allegato nuovi atti, documenti o memorie, tali da consentire diversa valutazione ai fini del soggiorno sul territorio nazionale ovvero elementi documentali idonei a garantire in qualche modo l’effettivo svolgimento di un regolare e costante rapporto di lavoro dal quale percepire redditi imponibili con versamento di contributi presso l’INPS sufficienti a giustificare la permanenza sul territorio nazionale”.
Contro il provvedimento è stato quindi proposto il ricorso all’esame con cui il ricorrente denuncia sostanzialmente i vizi di difetto di istruttoria e motivazione.
Il ministero dell’interno resiste al ricorso con memoria di stile.
Con ordinanza n. 36 del 11 febbraio 2016 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 23 giugno 2016.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va rilevato che il provvedimento impugnato non è chiaro in ordine alle ragioni del diniego dato che da una parte pare affermare che la ragione del diniego risieda nella mancata documentazione di percezione di redditi negli anni 2013 e 2014 (che il ricorrente ha giustificato affermando di esser rimasto senza lavoro a causa del decesso del proprio datore e di esser stato rimasto disoccupato fino al 9 febbraio 2015 data in cui ha ottenuto un nuovo impiego alle dipendenze di un’impresa agricola) e dall’altra nella attuale (cioè al momento del rinnovo) mancanza di titolarità di un reddito proveniente da fonte lecita.
Al riguardo va osservato che – come del resto evidenziato in ricorso - ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la valutazione in ordine alla disponibilità del reddito va compiuta “guardando” non al passato ma all’attualità e al futuro, nel senso che la circostanza che l’istante possa essersi trovato in stato di disoccupazione per un più o meno lungo periodo di tempo è recessiva rispetto alla circostanza che attualmente (cioè al momento della decisione sul rinnovo) egli abbia un’occupazione da cui tragga mezzi di sostentamento adeguati.
Nella fattispecie il ricorrente ha documentato (e aveva rappresentato all’amministrazione in sede procedimentale come risulta dalle stesse premesse del provvedimento) che al tempo dell’atto impugnato (che è datato 12 novembre 2015) aveva un lavoro alle dipendenze di un’impresa agricola (in allegato al ricorso sono state depositate anche le “buste paga”); di conseguenza non sussiste il presupposto della attuale mancanza di un reddito derivante da una fonte lecita (né dal provvedimento impugnato risulta che sia stata compiuta una valutazione in ordine alla sufficienza dei redditi di cui al momento il ricorrente poteva disporre) e tanto basta a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato. Né il diniego potrebbe essere giustificato dalla circostanza che nella specie si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato che sarebbe scaduto nel febbraio 2016 dato che la vigente normativa – che in materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stabilisce una soglia rigida di sufficienza del reddito - nemmeno prevede la perdita del lavoro come causa di revoca del permesso; quindi non può essere causa di diniego la circostanza che il rapporto di lavoro dell’interessato sia a tempo determinato e il termine di scadenza sia più o meno imminente.
Il ricorso va quindi accolto. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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