Rinnovo pds per lavoro subordinato - occorre tenere conto di rapporto di lavoro instaurato dopo la domanda di rinnovo ma prima della decisione della Questura
T.A.R. Liguria, sezione seconda, sent. n. 365/2015 del 19/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 96 volte dal 18/01/2016
Il Collegio rileva come sia lo stesso provvedimento impugnato ad ammettere che il rapporto di lavoro della ricorrente, che l’avrebbe legittimata ad ottenere il permesso di soggiorno ha avuto inizio in data 3 marzo 2014, anteriormente all’adozione dell’impugnato diniego.
La norma in questione impone di valorizzare la presenza, al momento dell’adozione del provvedimento sull’istanza di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno, di elementi sopravvenuti, evidentemente in periodo successivo alla istanza, che consentano il rilascio del permesso stesso.
Né rilevano le, pur legittime preoccupazioni, dell’amministrazione in ordine alla possibile elusione dell’obbligo di disporre di una stabile attività lavorativa, atteso che l’amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori, può sempre accertare l’inesistenza del rapporto di lavoro invocato dall’istante per ottenere il rinnovo del titolo.
-----------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2014, proposto da:
Olga Bakay, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Nasuti, domiciliata in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Savona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. Cat. A.12 n. 96/2014 emesso dalla Questura di Savona in data 3/7/2014, notificato alla ricorrente in data 21/7/2014, con il quale veniva respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. I02849704 per motivi di lavoro subordinato, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Savona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 3 novembre 2014 al Ministero dell’interno e depositato il successivo 2 dicembre la sig.ra Olga Bakay , ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 3 Costituzione del’art. 3 l. 241/90, dell’art.5, comma 5, d.lgs. 286/98, dell’art. 4, comma 3 d.lgs. 286/98, difetto di motivazione di istruttoria, irragionevolezza, in quanto la ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa da tempo anteriore alla scadenza del permesso di soggiorno;
2) violazione dell’art. 3 Costituzione dell’art. 3 l. 241/90, dell’art.5, comma 5, d.lgs. 286/98, dell’art, 22, comma 11 d.lgs. 286/98, dell’art. 37 d.p.r. 394/99, difetto di motivazione di istruttoria, irragionevolezza, in quanto la Questura avrebbe illegittimamente considerato come già decorso il periodo di attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 1, d.lgs. 286/98;
3) violazione dell’art. 3 Costituzione del’art. 3 l. 241/90, dell’art.5, comma 5, d.lgs. 286/98, dell’art, 22, comma 11, d.lgs. 286/98, dell’art. 37 d.p.r. 394/99, difetto di motivazione, di istruttoria, irragionevolezza, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto considerare quali irregolarità amministrative sanabili la mancata iscrizione nelle liste di collocamento nonché il periodo di disoccupazione;
4) eccesso di potere difetto di motivazione, di istruttoria, ingiustizia e illogicità manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità atteso che, erroneamente, l’amministrazione avrebbe ritenuto la proroga di un anno fosse già stata concessa alla ricorrente;
5) travisamento di fatto, irragionevolezza, in quanto l’amministrazione avrebbe omesso di considerare la titolarità di un rapporto di lavoro idoneo in 4 mesi a produrre oltre il settanta per cento dell’importo dell’assegno sociale, nonché del pregresso comportamento della ricorrente e delle sue condizioni di salute.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
Con ordinanza 17 dicembre 2014 n. 424 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2015 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come sia lo stesso provvedimento impugnato ad ammettere che il rapporto di lavoro della ricorrente, che l’avrebbe legittimata ad ottenere il permesso di soggiorno ha avuto inizio in data 3 marzo 2014, anteriormente all’adozione dell’impugnato diniego.
A tal proposito l’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/98 stabilisce che. “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”;
La norma in questione impone di valorizzare la presenza, al momento dell’adozione del provvedimento sull’istanza di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno, di elementi sopravvenuti, evidentemente in periodo successivo alla istanza, che consentano il rilascio del permesso stesso.
Né rilevano le, pur legittime preoccupazioni, dell’amministrazione in ordine alla possibile elusione dell’obbligo di disporre di una stabile attività lavorativa, atteso che l’amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori, può sempre accertare l’inesistenza del rapporto di lavoro invocato dall’istante per ottenere il rinnovo del titolo.
Nella specie, peraltro, l’amministrazione non ha in alcun modo contestato la effettività del rapporto di lavoro della ricorrente, limitandosi a rilevarne la tardiva instaurazione.
Ne consegue, pertanto, la fondatezza del ricorso atteso che l’amministrazione era a conoscenza, prima dell’adozione dell’atto impugnato, dell’esistenza di un rapporto di lavoro idoneo a giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore dell’avv. Alessandro Nasuti, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €.1000, 00 (mille /00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024