Rinnovo pds per lavoro subordinato, non può ritenersi fittizio il nuovo rapporto di lavoro solo perchè negli anni precedenti il lavoratore ha lavorato raramente
T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. n. 267/2015 del 04/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 90 volte dal 16/11/2016
Nel caso di specie, l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro subordinato è stato adeguatamente comprovata con la documentazione inoltrata dall’interessato che, in tal modo, ha adempiuto tempestivamente al necessario onere probatorio richiestogli.
Le contestate vicende lavorative dell’interessato, il mancato raggiungimento dei limiti reddituali richiesti in materia e l’insufficienza dei versamenti contributivi da parte dei precedenti datori di lavoro, infatti, si riferiscono ad un pregresso periodo di tempo, e come tali non possono ritenersi sufficienti a fondare la valutazione di falsità del nuovo rapporto lavorativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2014, proposto da:
Taulant Alushaj, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Frizzi, nel cui studio in Trento, Via Petrarca n. 8, è pure elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
per l'annullamento:
- del decreto del Questore della Provincia di Trento n. 87/A12/2014/Imm., del 5.11.2014, di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido fino al 6 giugno 2014, impugna – previa richiesta di sospensione - il decreto di data 5.11.2014 con cui il Questore di Trento ha rigettato la domanda di rinnovo, inoltrata per lo stesso titolo.
La domanda è stata corredata da un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato recante data 5.6.2014, e successivamente - prima dell’adozione del provvedimento impugnato - dalle buste paga ricevute dall’interessato per le mensilità di giugno e luglio 2014.
L’autorità di pubblica sicurezza, tuttavia, con provvedimento di data 5.11.2014 ha rigettato la predetta domanda, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse “verosimilmente falso”, stipulato cioè al fine di ottenere la rinnovazione del permesso.
Il ricorrente impugna l’atto di diniego affidando il gravame ai seguenti motivi:
1. Nullità, annullabilità od inefficacia del provvedimento.
Il rigetto della domanda non sarebbe stato preceduta dal necessario preavviso, come al riguardo stabilito dalla normativa contenuta nella Legge n. 241/1990.
2. Difetto di motivazione in merito all’asserita carenza reddituale.
Il provvedimento di reiezione, nel valutare negativamente i redditi conseguiti dall’interessato negli anni pregressi, avrebbe trascurato di considerare il reddito del fratello convivente, la cui entità raggiungerebbe e/o supererebbe la soglia minima dell’assegno sociale.
3. Difettosità, illogicità e pretestuosità della motivazione.
Sarebbe incomprensibile quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine all’omessa attestazione di veridicità delle buste paga prodotte: al contrario queste ultime costituirebbero certificazioni provenienti dal datore di lavoro, regolarmente redatte da quest’ultimo ed inviate al dipendente.
Peraltro, la tesi sostenuta dall’autorità di pubblica sicurezza in merito alla falsità del rapporto lavorativo non sarebbe comprovata, basandosi su affermazioni apodittiche.
4. Illogicità della motivazione.
La stabilità dell’attività lavorativa intrapresa comproverebbe, considerate le attività già svolte, i corsi professionali frequentati e le garanzie offerte dal reddito di lavoro conseguito dal fratello, l’utile inserimento sociale dell’interessato.
Nel conseguente giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno contestando la fondatezza dei motivi esposti nel gravame ed instando per il rigetto del medesimo.
Con ordinanza cautelare di data 30.1.2015 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
All’udienza collegiale del giorno 4 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La censura svolta nel primo motivo è infondata.
1.1. In effetti, in disparte l’evidente refuso laddove la Questura indica - nella data - l’anno 2013, la preventiva comunicazione del provvedimento di rigetto risulta regolarmente redatta dall’Autorità, e successivamente notificata a mani dell’interessato il 20.8.2014 (doc. 11 fasc. amministrazione), ovvero con largo anticipo rispetto alla data di adozione del definitivo rigetto (5.11.2014).
2. Passando alla disamina degli ulteriori motivi, ragioni di sistematicità e sinteticità rendono opportuna la previa delibazione del terzo motivo di gravame, con cui il ricorrente - come sopra visto – impugna il provvedimento sotto il profilo della difettosità, illogicità e pretestuosità della motivazione.
2.2. La censura è fondata.
2.3. L’interessato ha corredato la propria domanda di rinnovo con il contratto, recante data 5.6.2014, di assunzione - con mansioni di manovale a tempo indeterminato e a tempo pieno - presso un’azienda avente sede a Trento ed operante nel settore edilizio, cui ha fatto seguito - da parte di quest’ultima - l’invio della obbligatoria comunicazione di assunzione mediante il modello unificato Lav. (doc. 3 fasc. ricorrente).
Nel corso della fase istruttoria, inoltre, l’odierno ricorrente ha consegnato alla Questura copia delle buste paga ricevute per i mesi di giugno e luglio 2014, dettagliatamente redatte e provenienti dal datore di lavoro, attestanti la retribuzione spettante per tali mensilità (idem: doc. 13 e 14).
2.4. Ciò posto, va osservato che il reperimento del posto di lavoro al momento della scadenza del precedente permesso, documentato nella domanda di rinnovo, costituisce requisito idoneo per la rinnovazione del medesimo permesso.
2.5. Nel caso di specie, l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro subordinato è stato adeguatamente comprovata con la documentazione inoltrata dall’interessato che, in tal modo, ha adempiuto tempestivamente al necessario onere probatorio richiestogli.
3. Per contro, la pretesa dell’amministrazione di ritenere (“in termini probabilistici”- pag. 2 del decreto impugnato ) tale rapporto “verosimilmente falso”, in ciò determinandosi il rigetto della domanda, non appare assistita dal necessario supporto probatorio e da un’adeguata motivazione.
3.1. Le contestate vicende lavorative dell’interessato, il mancato raggiungimento dei limiti reddituali richiesti in materia e l’insufficienza dei versamenti contributivi da parte dei precedenti datori di lavoro, infatti, si riferiscono ad un pregresso periodo di tempo, e come tali - neppure in termini presuntivi per i quali sarebbero comunque richieste connotazioni di gravità, precisione e concordanza - possono ritenersi sufficienti a fondare la valutazione di falsità del nuovo rapporto lavorativo.
3.2. Peraltro, non può essere trascurato che il ricorrente ha documentato in giudizio (docc. 15,16,17 e 18) l’iscrizione camerale della Società datrice di lavoro e l’avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio, oltre al ricevimento delle buste paga relative alle successive mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2014, con ciò risultando ulteriormente inficiata, allo stato degli atti, la pretesa falsità del rapporto lavorativo, assunta dall’amministrazione per rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Rigettato il primo motivo, all’accoglimento – per le ragioni anzidette- della censura dedotta con il terzo consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con ciò assorbendo gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente.
5. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, atteso che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Trento di data 5.11.2014.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF
Riccardo Savoia, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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