Rinnovo pds lavoro autonomo, non ostativa condanna per ricettazione e commercio di oggetti falsi, se non vi è stata concreta valutazione di pericolosità sociale
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 698/2015 del 29/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 210 volte dal 14/04/2016
Osserva, tuttavia, il Collegio che, in base ad un orientamento giurisprudenziale frutto di una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, non è possibile far luogo ad automatismi applicativi della norma in commento, se l’Amministrazione non precede il diniego con adeguata istruttoria in ordine alla pericolosità sociale del richiedente.
Tanto deriva senz’altro dalla circostanza che la condanna per il reato di cui all’art.474 codice penale non reca in sé una presunzione assoluta di pericolosità sociale e va, pertanto, corroborata, ai fini di un diniego, da ulteriori elementi che comprovino la netta adesione del cittadino extracomunitario a scelte di vita in contrasto con le regole della convivenza civile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2013, proposto da:
Bassirou Sene, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Vico F.A. Piccinni,6;
contro
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto prot.n. 97/12 del 22 novembre 2012, emesso dal Questore della Provincia di Lecce di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. L. Garrisi, in sostituzione dell'avv. S. Pugliese, per il ricorrente e avv. dello Stato A. Tarentini;
Con il provvedimento impugnato, la Questura di Lecce ha respinto l’istanza presentata dal cittadino extracomunitario Sene Bassirou tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il provvedimento è stato adottato perché lo straniero ha riportato una condanna, poi divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art.474 c.p. che, ai sensi dell’art.26, comma 7 bis del d.lgs 286/98 si configura ostativa al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno.
Il ricorrente, tuttavia, contesta la legittimità del provvedimento alla luce delle norme che garantiscono la cd tutela rafforzata contro l’allontanamento nelle ipotesi di ricongiungimento familiare su suolo nazionale.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce si sono costituti in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto la reiezione siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
E’ ben vero che l’art.26, comma 7 bis del d. lgs 286/98 contempla la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art.474 c.p. quale circostanza ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno.
Osserva, tuttavia, il Collegio che, in base ad un orientamento giurisprudenziale frutto di una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, non è possibile far luogo ad automatismi applicativi della norma in commento, se l’Amministrazione non precede il diniego con adeguata istruttoria in ordine alla pericolosità sociale del richiedente.
Tanto deriva senz’altro dalla circostanza che la condanna per il reato di cui all’art.474 codice penale non reca in sé una presunzione assoluta di pericolosità sociale e va, pertanto, corroborata, ai fini di un diniego, da ulteriori elementi che comprovino la netta adesione del cittadino extracomunitario a scelte di vita in contrasto con le regole della convivenza civile.
Ciò è tanto più vero nel caso in cui, come nella specie, il cittadino extracomunitario si sia ricongiunto a familiari su suolo italiano ed abbia, altresì, maturato i requisiti per richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art.9 d.lgs 286/98.
Il provvedimento che forma oggetto di gravame non reca, tuttavia, alcuna valutazione di pericolosità sociale del richiedente basandosi esclusivamente sull’automatismo applicativo che scaturisce dall’art.26, comma 7 bis del d.lgs 286/98 ; e va,pertanto, annullato.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le spese e competenze del giudizio possono essere compensate fra le parti e che, per contro, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 126, comma 3, del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per rivalutare e riformare la decisione della Commissione per il Gratuito Patrocinio accogliendo l’istanza di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, liquidando, a carico dell’Erario, le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e, tenuto conto della disposta ammissione al gratuito patrocinio, liquida in favore del difensore del ricorrente la somma complessiva di euro 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, disponendone il pagamento a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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