Rilascio permesso di soggiorno CE di lungo periodo, non serve accertare l'inserimento lavorativo
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 722/2013 del 10/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 82 volte dal 06/11/2014
Il provvedimento impugnato è comunque illegittimo in quanto l’amministrazione ha introdotto nel comma 1 dell’art. 9 del T.U. n. 286/1998 e nel comma 3 dell’art. 16 del DPR n. 394/1999 un profilo di valutazione discrezionale che il legislatore non ha invece previsto.
a) è in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno ordinario valido;
b) dimostra la disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In base all’art. 16, comma 3, let. b), del DPR n. 394/1999, tale reddito è riferito all’anno precedente a quello nel quale la domanda viene presentata;
c) dimostra la disponibilità di un alloggio adeguato dal punto di vista igienico-sanitario e rispondente ai parametri previsti dalla normativa regionale in materia di alloggi ERP.
Come si può vedere, la legge non richiede una ulteriore ed autonoma verifica circa lo stabile inserimento lavorativo del richiedente, verifica che si deve dunque ritenere inglobata in quella afferente il reddito annuo (nel caso di specie, poi, nulla quaestio per quanto concerne gli altri due presupposti di cui al comma 1 dell’art. 9).
Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il titolo richiesto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2013, proposto da:
Rachid Asdir, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Pasqualini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino, non costituiti;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Pesaro e Urbino del 06.08.2013 DIV. P.A.S. Cat. A 12/328/2013 notificato il 20/08/2013 con il quale di Questore della Provincia di Pesaro e Urbino respingeva l'istanza tesa al rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
di ogni provvedimento connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorso è fondato nel merito e, venendo in evidenza solo questioni di diritto (in terminis, vedasi la recente sentenza del Tribunale n. 647/2013), il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata;
- a prescindere dalla confutazione nel merito delle asserzioni formulate dalla Questura nel provvedimento impugnato circa il reddito del ricorrente (confutazione che si deve ritenere fondata, stanti gli importi che risultano dai CUD allegati al ricorso), il provvedimento impugnato è comunque illegittimo in quanto l’amministrazione ha introdotto nel comma 1 dell’art. 9 del T.U. n. 286/1998 e nel comma 3 dell’art. 16 del DPR n. 394/1999 un profilo di valutazione discrezionale che il legislatore non ha invece previsto.
In effetti, l’art. 9 del T.U. stabilisce che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE è riconosciuto allo straniero extracomunitario che:
a) è in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno ordinario valido;
b) dimostra la disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In base all’art. 16, comma 3, let. b), del DPR n. 394/1999, tale reddito è riferito all’anno precedente a quello nel quale la domanda viene presentata;
c) dimostra la disponibilità di un alloggio adeguato dal punto di vista igienico-sanitario e rispondente ai parametri previsti dalla normativa regionale in materia di alloggi ERP.
Come si può vedere, la legge non richiede una ulteriore ed autonoma verifica circa lo stabile inserimento lavorativo del richiedente, verifica che si deve dunque ritenere inglobata in quella afferente il reddito annuo;
- il provvedimento impugnato va dunque annullato, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il titolo richiesto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 800,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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