Rilascio pds,l'irreperibilità al vecchio indirizzo non è sufficiente motivo ostativo se risulta il cambio di residenza(anche se non comunicato)
T.A.R. Campania, sez. sesta, sent. n. 5597/2015 del 04/11/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 189 volte dal 20/03/2018
Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione emerge che i controlli dai quali l’Ufficio ha desunto l’irreperibilità del ricorrente sono stati svolti nel Comune di Castel Volturno in data successiva al trasferimento del ricorrente. Ritiene il Collegio che l’irreperibilità dello straniero e l’irregolarità della sua residenza su cui si fonda il provvedimento non sono state dimostrate.
Di contro, l’amministrazione ha effettuato un unico accertamento presso il vecchio indirizzo, in data successiva al trasferimento e senza indicare da quali elementi specifici abbia tratto la conclusione che lo straniero non aveva mai abitato lì (sul punto, si riferisce in modo del tutto generico di informazioni assunte dai residenti della zona senza nemmeno indicare le persone escusse).
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Avv. Francesco Lombardini
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