É respinto il reclamo proposto dai Ministeri dell’interno e degli affari esteri avverso il decreto del Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso di parte, ha dichiarato sussistenti i presupposti per il ricongiungimento disponendo il rilascio del visto d’ingresso in favore della figlia della reclamata. L’art. 29, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che l’esame del DNA va effettuato allorquando i rapporti di parentela dedotti per il ricongiungimento non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione e che tale disposizione non può essere applicata prescindendo dal principio per cui, a norma dell’art. 33, comma 3, della legge n. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.