Revoca permesso di soggiorno, condanna per calunnia non sufficiente per dimostrare la pericolosità sociale
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1033/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 169 volte dal 31/10/2015
L’art. 9, comma 4, prevede che il permesso per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ai fini della valutazione della pericolosità fa riferimento anche alle condanne per reati riconducibili alle previsioni degli artt. 380 e 381 c.p.p.
Nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto la sospensione condizionale della pena che in qualche modo attesta che per il giudice non vi era un rischio di reiterazione, ed allora l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in concreto sulla sussistenza della pericolosità anche considerando la particolarità della vicenda.
La necessità di tale valutazione della pericolosità è tanto maggiore in considerazione del periodo di permanenza del ricorrente nel territorio nazionale e dell’esistenza di un integrato nucleo familiare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2009, proposto da:
Ahmed Mohammed Magdi Galas Edris, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore, 53;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Forlì – Cesena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
dell'efficacia del decreto di revoca della carta di soggiorno emesso dal Questore di Forlì in data 1.10.2009 e notificato il 5.10.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca della carta di soggiorno fondato sull’accertata detenzione in custodia cautelare per il reato di calunnia; il procedimento penale era insorto a causa della denuncia che il ricorrente aveva sporto nei confronti di agenti di polizia municipale, intervenuti per garantire uno sfratto esecutivo in suo danno, che era stata ritenuta calunniosa poiché non erano state rilevate lesioni dipendenti dalle supposte percosse, ma da fatta precedenti.
Il processo si era concluso con la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 368 c.p. alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso eccepiscono la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale a seguito della condanna non sussistendo nel caso di specie alcuna ipotesi di pericolosità prevista ex lege, tenuto conto oltretutto che il ricorrente viveva all’epoca in Italia da oltre dieci anni con una famiglia composta dal coniuge e da due figli e lavorava regolarmente potendo provvedere alla sussistenza dell’intero nucleo familiare.
Il terzo motivo lamenta la mancata considerazione della concessione della sospensione condizionale della pena che attesta l’inesistenza di una prognosi futura di recidiva.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14.1.2010 veniva accolta l’istanza cautelare per la mancanza di qualunque automatismo derivante dal precedente penale considerando oltretutto la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Questura di Forlì-Cesena comunicava con nota del 16.3.2011 che il ricorrente non si era presentato per il rilascio del permesso di soggiorno all’esito del favorevole giudizio cautelare.
Il ricorso è fondato.
L’art. 9, comma 4, prevede che il permesso per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ai fini della valutazione della pericolosità fa riferimento anche alle condanne per reati riconducibili alle previsioni degli artt. 380 e 381 c.p.p.
La calunnia è un reato che consente l’arresto facoltativo in flagranza e quindi deve essere valutato ai fini del possibile giudizio di pericolosità sociale, ma la sussistenza di una condanna per tale reato non giustifica automaticamente la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto la sospensione condizionale della pena che in qualche modo attesta che per il giudice non vi era un rischio di reiterazione, ed allora l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in concreto sulla sussistenza della pericolosità anche considerando la particolarità della vicenda.
La necessità di tale valutazione della pericolosità è tanto maggiore in considerazione del periodo di permanenza del ricorrente nel territorio nazionale e dell’esistenza di un integrato nucleo familiare.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato e quanto alle spese si può disporre la compensazione delle stesse in considerazione della mancata partecipazione del ricorrente alla fase di merito e della mancata presentazione per il ritiro del permesso all’esito della camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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