L’art. 9, comma 4, prevede che il permesso per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ai fini della valutazione della pericolosità fa riferimento anche alle condanne per reati riconducibili alle previsioni degli artt. 380 e 381 c.p.p.