Revoca permesso di soggiorno CE, lo svolgimento di indagini penali non è sufficiente, se vi sono legami familiari
T.A.R. Abruzzo, sez. prima, sent. n. 248/2016 del 01/07/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 135 volte dal 08/11/2016
Quanto alla prima, cioè al fatto che il ricorrente è persona socialmente pericolosa, tale giudizio non può ritenersi sufficientemente motivato con il solo richiamo agli eventuali reati commessi dallo straniero, dato che la stessa giurisprudenza ha anche costantemente chiarito, innanzi tutto, che tale valutazione circa la sussistenza di una pericolosità va effettuata in concreto.
Ciò posto, quanto alla pericolosità sociale, non sembra che nella specie sia stata adeguatamente considerata la posizione del ricorrente, visto che questi non risulta allo stato che abbia mai subito condanne penali, in quanto il procedimento penale a suo carico è ancora nella fase embrionale.
----------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2016, proposto da:
Diamand Iljazi, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Benedetti C.F. BNDMTT73H28E435W, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, viale Giovanni Bovio N.134;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per l'annullamento
del decreto 1° dicembre 2015, n. 844, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha revocato la carta di soggiorno assentita al ricorrente; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2016 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Matteo Benedetti per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, di nazionalità albanese, riferisce di essere titolare di carta di soggiorno rilasciato nel 2006 dalla Questura di Pesaro-Urbino e di vivere in Italia con la propria famiglia da oltre quindici anni.
Con il ricorso in esame ha impugnato il decreto 1° dicembre 2015, n. 844, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha revocato tale carta di soggiorno sulla base del rilievo che lo straniero era stato segnalato all’Autorità giudiziaria con altre undici persone per aver venduto 35 grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, e che lo stesso era persona socialmente pericolosa; in aggiunta, è stato anche evidenziato che lo stesso dal 31 dicembre 2011 non aveva prestato alcuna attività lavorativa ed aveva solo goduto di un assegno per cassa integrazione ed un assegno per infortunio, per cui non disponeva di un reddito idoneo per il mantenimento della sua famiglia composta di quattro persone.
Nei confronti di tale atto ha dedotto le seguenti censure:
1) che la prognosi di pericolosità del ricorrente era inadeguata e priva di riscontri obiettivi, in quanto il procedimento penale a carico del ricorrente è ancora nella fase embrionale;
2) che non si era tenuto conto della durata quindicennale del suo soggiorno in Italia, del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo e della sua incensuratezza;
3) che era errato il riferimento ai redditi del ricorrente, visto che questi non aveva mai percepito assegni per cassa integrazione e per infortunio, ma aveva percepito reddito da lavoro subordinato di circa € 1.400 al mese e che ugualmente la moglie aveva svolto un’attività lavorativa;
4) che, in definitiva, l’atto impugnato era privo di idonea motivazione;
5) che, da ultimo, l’atto impugnato si poneva in contrasto anche con il principio di presunzione di innocenza.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti si sono costituiti in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2016 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
L’impugnato provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha revocato la carta di soggiorno assentita al ricorrente è motivato con testuale riferimento alle due seguenti considerazioni:
a) che lo straniero, segnalato all’Autorità giudiziaria con altre undici persone per aver venduto 35 grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, era persona socialmente pericolosa;
b) che lo stesso dal 31 dicembre 2011 non aveva prestato alcuna attività lavorativa, avendo solo goduto di un assegno per cassa integrazione ed un assegno per infortunio, per cui non disponeva di un reddito idoneo per il mantenimento della sua famiglia composta di quattro persone.
Entrambe tali cause giustificative della disposta revoca della carta di soggiorno non si sottraggono, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte con il ricorso.
Quanto alla prima, cioè al fatto che il ricorrente è persona socialmente pericolosa, va premesso che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, nel valutare la pericolosità, si deve tener conto oltre all’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli artt. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o 1, l. 31 maggio 1965, n. 575, di eventuali condanne penali, nonché della durata del soggiorno in Italia e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; inoltre, tale giudizio di pericolosità sociale, deve essere sorretto da una idonea motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma fondata su più elementi e, in particolare, con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Cons. St., sez. III, 4 novembre 2015 n. 5024, e 23 settembre 2015 n. 4470).
Tale giudizio di pericolosità sociale e di non integrazione, espressione della sfera di discrezionalità riservata all'Autorità di Polizia nella sua attività di salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di mantenimento dell’ordine pubblico, non può, in definitiva, ritenersi sufficientemente motivato con il solo richiamo agli eventuali reati commessi dallo straniero, dato che la stessa giurisprudenza ha anche costantemente chiarito, innanzi tutto, che tale valutazione circa la sussistenza di una pericolosità va effettuata in concreta, in conformità a quanto dispone la direttiva CE 2003/109, quando si tratti di uno straniero, soggiornante regolarmente in Italia da lungo periodo e che abbia un radicamento familiare forte (Cons. St, sez. III 18 maggio 2016 n. 2016); inoltre, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio e sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente in forza del solo rilievo della da lui subita condanna per determinati reati (Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2016 n. 590)
In definitiva - come è stato anche di recente precisato la giudice di appello (Cons St., sez. III, 24 giugno 2016 n. 2820) - non può rigettarsi una istanza presentata da un cittadino extracomunitario volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno facendo esclusivo riferimento ad una condanna (nella specie ad anni due e mesi dieci di reclusione) per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, senza anche considerare la sussistenza di legami familiari rilevanti ex art. 29, comma 1, del T.U. Immigrazione (moglie e figlio conviventi), tali da giustificare la necessaria valutazione discrezionale dell’Amministrazione ed il bilanciamento degli interessi, ragionevole e proporzionato tra l’esigenza, da un lato, di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutela della famiglia.
Ciò posto, quanto alla pericolosità sociale, non sembra che nella specie sia stata adeguatamente considerata la posizione del ricorrente, visto che questi non risulta allo stato che abbia mai subito condanne penali, in quanto il procedimento penale a suo carico è ancora nella fase embrionale.
Né risulta che l’Amministrazione abbia effettuato, come era suo onere, un esame comparativo degli interessi coinvolti, cioè tra l’esigenza di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutela della famiglia.
Inoltre, quanto al secondo degli aspetti posti a fondamento del diniego (cioè, alla posizione reddituale e lavorativa dello straniero), va osservato che appare allo stato erroneo il riferimento contenuto nell’atto impugnato al fatto che lo stesso dal 31 dicembre 2011 non aveva prestato alcuna attività lavorativa ed aveva goduto di un assegno per cassa integrazione ed un assegno per infortunio, in quanto - come dimostrato dallo straniero - questi aveva percepito e percepisce redditi da lavoro subordinato per circa € 1.400 al mese; inoltre, anche la moglie aveva svolto un’attività lavorativa. Per cui, in definitiva, contrariamente a quanto ipotizzato sul punto nell’atto impugnato, il ricorrente disponeva di un reddito, sia pur modesto, ma di certo idoneo per il mantenimento della sua famiglia composta di quattro persone.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 1° dicembre 2015, n. 844, del Questore della Provincia di Chieti.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 2.000, oltre agli accessori di legge (spese generali, IVA e CAP).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024