Nel caso qui in esame, è stata disposta la revoca di un pds per soggiornanti di lungo periodo, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale dello straniero per la commissione di un reato. Il TAR Lombardia ricorda preliminarmente che, quanto alla fattispecie di titolari di un pds per soggiornanti di lungo periodo, la pericolosità sociale non può essere desunta in automatico dalla commissione di un certo tipo di reati ex art. 4, comma 3, Testo Unico Immigrazione, ma va accertata in concreto. Ciò in quanto il concetto di "pericolosità sociale" rappresenta la misura del "rischio di reiterazione da parte di un soggetto di attività delittuose", rischio che evidentemente non può risultare sulla base della commissione di un singolo reato, per quanto grave esso sia. Ebbene, il detto accertamento concreto non risulta nelle motivazioni del provvedimento di revoca, nè consta la valutazione degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, Testo Unico Immigrazione: ossia la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. O meglio, l'Amministrazione motiva la revoca affermando che, NONOSTANTE la sussistenza di tali elementi il ricorrente ha commesso un reato. Il Collegio, sul punto, conclude che per l'Amministrazione, nella sostanza, chiunque commetta un reato sarebbe di per sè pericoloso In verità, l'ipotesi delittuosa presa in considerazione per motivare la revoca consiste in un episodio risalente a quattro anni prima, verificatosi in un contesto particolare, comunque attenuato nelle sue conseguenze dal pronto risarcimento del danno da parte del ricorrente. Stante tale contesto, non è sostenibile che lo straniero sia proclive a delinquere; non solo, ma successivamente lo stesso ha intrapreso, riuscendovi, un percorso di inserimento sociale, tanto da non essere stato più protagonista di eventi penalmente rilevanti.