Orbene è chiaro che nella vicenda ha avuto rilievo il fatto oggettivo della falsità del documento di identificazione in base al quale la ricorrente doveva ottenere il materiale rilascio del permesso. Ma, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso,posto che l’identificazione deve basarsi su documenti autentici e non può rimanere in vita se si basa su atti falsi, se