Questo Tribunale ha già rilevato l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del rapporto (TAR Marche 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo) per affermare la falsità dello stesso.