Revoca del permesso di soggiorno per lavoro - non è sufficiente la condanna del datore di lavoro, per dedurre che il rapporto di lavoro è fittizio
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 836/2013 del 07/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 84 volte dal 10/10/2014
Questo Tribunale ha già rilevato l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del rapporto (TAR Marche 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo) per affermare la falsità dello stesso.
Nella fattispecie in esame non si intravedono ragioni per discostarsi dal citato orientamento.
L’atto impugnato va quindi annullato.
--------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2012, proposto da:
Zibei Yu, rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Antoni, con domicilio eletto presso Avv. Luca D'Antoni in Ancona, via Cardeto N.3/B;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento datato 31.10.2011 di revoca del permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente a seguito della dichiarazione di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente a seguito della dichiarazione di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009 presentata dal proprio datore di lavoro Sig. Ye Xueli.
Detto provvedimento si fonda sull’esistenza dei procedimenti penali in corso n. 10146/10 R.G.N.R. e 2526/11 R.G.N.R. a carico del datore di lavoro per il reato di cui all’art. 1-ter n. 15 della Legge n. 102/2009 (falsa attestazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare) in relazione all’art. 483 Cod. Pen.
Al riguardo vengono dedotte plurime ed articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti e di istruttoria.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. Attraverso rapporto informativo, allegato all’atto di costituzione in giudizio, la Questura di Ancona spiega che le ragioni del proprio agire traggono origine da indagini svolte dai Carabinieri di Staffolo e di Jesi da cui era poi scaturita la denuncia per false dichiarazioni.
Per meglio chiarire i fatti di causa, questo Tribunale disponeva una prima istruttoria con ordinanza n. 331/2012, seguita poi da ulteriore istruttoria (ord. n. 428/2012) rivolta alle Stazioni dei Carabinieri citate dalla Questura.
All’esito delle stesse è emerso:
- che la Stazione Carabinieri di Staffolo si è dichiarata estranea alle indagini riguardanti l’odierna ricorrente e il relativo datore di lavoro;
- che dalla documentazione istruttoria depositata in data 17.7.2012 dai Carabinieri di Jesi sembrerebbe invece emergere una “situazione verosimilmente regolare” (cfr. punto n. 12 pag. 21-22 della relazione conclusiva in data 8.11.2010).
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.
Peraltro questo Tribunale ha già rilevato, in casi analoghi, l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo al fine di garantire in diritto di difesa) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (cfr., tra le ultime, TAR Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
Nella fattispecie in esame non si intravedono ragioni per discostarsi dal citato orientamento.
L’atto impugnato va quindi annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA, CPA e al recupero del contributo unificato come per legge.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024