In primo grado, lo straniero chiedeva che venisse annullato il decreto con cui la Prefettura di Milano, in data 20/11/2003, aveva respinto la sua domanda di emersione di lavoro irregolare (in base alla "sanatoria Bossi-Fini". In particolare si era lamentata l'incostituzionalità della norma applicativa dell'emersione, nella parte in cui equiparava, quali soggetti non ammissibile alla regolarizzazione, gli stranieri espulsi o socialmente pericolosi a coloro che si erano resi solo inadempienti all'intimazione di espulsione (e poi rientrati in Italia). Davanti al Consiglio di Stato, rigettato il ricorso al TAR, lo straniero riproponeva la sua difesa. Sentenza interessante per un raffronto fra situazioni apparentemente simili (la sanatoria del 2002 e la "sanatoria colf e badanti 2009") ma con problematiche diverse (nel caso della sanatoria edizione 2009, è già stato riconosciuto che l'inammissibilità alla regolarizzazione di un cittadino straniero attinto da provvedimento espulsivo e condannato per indebito trattenimento non corrisponde a ragionevolezza normativa). Massima: L’adozione di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto tale neppure revocabile, è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’immigrato.