L'Amministrazione ha ampia discrezionalità nel valutare la pericolosità sociale di un soggetto, impugnabile solo per manifesta irragionevolezza. Stante l'autonomia rispetto all'attività giurisdizionale penale in sede dell'esecuzione della pena, in sede amministrativa la pericolosità sociale può essere presunta per entità della pena irrogata o per tipologia di reato (i.e. reati a sfondo sessuale)