Il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione sociale” si fonda, ai sensi del solito art. 18, sull’accertamento di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero”, nonché sull’emersione di “concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei delitti” ivi descritti.